Dal 3 ottobre 2010 sono entrate in vigore le nuove linee guida nazionali per l’ iter autorizzativo finalizzato alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
L’obiettivo di tali linee guida, è quello di snellire e uniformare a livello nazionale il procedimento autorizzativo. Infatti, fino ad oggi la mancanza di linee guida nazionali ha fatto si che in ogni Regione si adottassero criteri propri, legiferando di fatto in maniera autonoma, cosicchè ogni regione ha adottato fino ad ora proprie deliberazioni per individuare i criteri e le autorizzazioni necessarie.
Le linee guida per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.218 il 19 settembre 2010, sono state create con l’intento di affrontare e definire alcuni problemi interpretativi della precedente normativa, nello specifico l’art.12 del D.Lgs 387/2003. Il decreto di fatto ha dato un ampio potere decisionale alle Regioni che spesso hanno legiferato arbitrariamente in favore di procedure autorizzative semplificate facendo bastare la semplice Denuncia di Inizio Attività (DIA) laddove invece doveva prevedersi l’ Autorizzazione Unica (AU), procedimento autorizzativo più complesso e “tutelante” del territorio, per autorizzare le installazioni di impianti eolici e fotovoltaici.
Le linee guida sono state individuate quindi con lo scopo di uniformare i criteri autorizzativi a livello nazionale individuando una disciplina specifica, dettagliata e univoca.
Il testo è diviso in quattro prati principali: la prima è sul campo di applicazione delle linee guida, la seconda sul regime autorizzatorio, la terza individua il procedimento per il rilascio dell’ Autorizzazione Unica e la quarta parte esplica i criteri per l’ inserimento nel paesaggio e nel territorio delle installazioni.
Campo di applicazione
Le linee guida vengono applicate negli iter procedurali per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili situati sulla terraferma, nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale (o riattivazione) degli stessi impianti. Le linee guida sono applicabili, inoltre, per lo svolgimento di lavori connessi e per la costruzione di infrastrutture indispensabili alla messa in opera e funzionamento degli impianti medesimi.
Il regime autorizzatorio
In generale, pensando ad esempio agli impianti sopra i 20 Kw di potenza fino alle centrali, ecc.. la costruzione, l’esercizio e la modifica degli impianti a fonti rinnovabili (come delle opere connesse) sono soggette ad Autorizzazione Unica. Autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia da essa delegata, a seguito di un procedimento unico.
Pensando invece ai piccoli e medi impianti, situazioni molto più diffuse, la normativa prevede due possibili atti amministrativi: la comunicazione preventiva al Comune, oppure la Denuncia di inizio attività.
In particolare è considerata edilizia libera la realizzazione di impianti fotovoltaici
- aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi
- la cui superficie non e’ superiore a quella del tetto su cui viene realizzato
- realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
- aventi una capacita’ di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (fino ai 200 Kwp);
- realizzati al di fuori di una specifica zona (“zona A”) definita con decreto del Ministro per i lavori pubblici (2 aprile 1968, n. 1444)
In questi casi basta la comunicazione preventiva al Comune (anche per via telematica) di inizio lavori
E’ prevista invece la DIA (Denuncia di Inizio Attività) per gli impianti fotovoltaici:
- non rientranti nell’elenco sopra indicato, ma comunque collocati sugli edifici e la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati
- non rientranti negli elenchi sopra indicati, ma aventi potenza comunque fino ai 20 Kwp (come definito dalla finanziaria 2008 art. 2 comma 161)
In generale è buona norma rivolgersi comunque al Comune di ubicazione dell’impinato per i primi step autorizzativi.
Salve, anticipo i complimenti per il sito e per la cortesia e conpetenza di Alessandro.
Volevo chiedere una cosa probabilmente già trattata, sperando di non disturbare troppo.
Le nuove lineee guida nazionali, entrate in vigore da qualche mese, e a cui le regioni dovrebbero essersi allineate, disciplinano nella parte seconda le autorizzazioni da ottenere e i vari procedimenti (anche edilizi) utili a seconda del tipo di impianto. L’art 11.8 richiama “l’instalazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici” assoggettata ad attività edilizia libera prevista dall’art 6 del DPR 380/2001. Chiedo: per essere visti come attività edilizia libera con semplice comunicazione preventiva, debbono avere potenza non superiore a 200 KWp (limite per scambio sul posto)?debbono inoltre essere di tipo integrato o avere altre caratteristiche per evitare di rientrare nel campo applicativo della DIA?In poche arole, quali sono i limiti/paletti per rimanere nella semplice comunicazione preventiva?Nella mia regione esiste una delibera del 2010 che fissa i criteri per attività edilizia libera, DIA, o autorizzazione, ma credo che sia corretto allinearsi ale nuove linee guida nazionali. Spero la richiesta sia chiara, e ringrazio in anticipo.
I paletti per rientrare in attività di edilizia libera (per la quale basta la comunicazione preventiva al Comune) sono, come da linee guida:
- impianto aderente o integrato al tetto senza modificarne la sagoma E con superficie inferiore o uguale al tetto stesso E non rientrante tra le casistiche previste dal codice paesaggistico e dei beni culturali
oppure:
- impianto su edificio (o pertinenza) fino a 200 Kwp (“aventi capacita’ di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto”) E al di fuori della zona A) (definita dal DM 1444 del 2/04/68).
Quindi, per la semplice comunicazione preventiva non basta la sola limitazione dei 200 Kw, ma devono essere su edifici,
aderenti ai tetti,e al di fuori di alcune zone.Ciao Alessandro, seguo con interesse i tuoi post.
Ho da porti una domanda:
secondo quanto scrivi per realizzare un impianto fotovoltaico la comunicazione preventiva al Comune è sufficiente solo nel caso in cui l’impianto sia compatibile con SSP, sorga su un edificio, i moduli siano aderenti alla copertura, si operi al di fuori di alcune zone.
Leggendo le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (punto 12.1.b) mi sembra invece di capire che, affinché sia sufficiente la comunicazione al Comune, non è necessario che i moduli siano aderenti alla copertura, ma che siano semplicemente posti su edifici.
Ci deve essere qualcosa che mi sfugge…
Ciao Francesco, la normativa qua è “un po’” confusa. Le casistiche sono due (ed io ho omesso una informazione fondamentale):
1) impianti su edifici fino a 200 Kw: per essere sufficiente la Comunicazione al Comune devono essere semplicemente “su edifici esistenti o loro pertinenze” (e al di fuori di alcune zone) – punto 12.1.b delle linee guida.
2) impianti su edifici di oltre 200 Kw: per essere sufficiente la Comunicazione al Comune devono essere integrati o aderenti ai tetti con lo stesso orientamento e inclinazione della falda, ecc.. – punto 12.1.a delle linee guida
Preciso meglio nell’articolo
Ciao Alessandro, letti i post e l’articolo, volevo chiederti ancora qualche conferma:
COMUNICAZIONE, se ho capito bene
1) quando realizzo un impianto sotto i 200 KW poco importa di che tipo si tratta (aderente, integrato o non), ma basta sia fuori dalle zone A) e realizzato su edificio o pertinenze, ma può essere anche in aree di tutela DLgs 42/2004
2) se supera i 200 KW deve essere fuori dalle aree di cui il DLgs 42/2004, con superficie non superiore a quella del tetto, ma di tipo integrato o aderente.
Nel caso in cui è sempre su edificio e superiore ai 200KW, ma in aree tutelate DLgs 42/04 o non integrato/aderente, rientro nella previsione dell’art 12.2.a e serve la DIA (penso a 500 KW non integrati nè aderenti, oppure integrati ma in area tutelata).L’integrazione e l’aderenza sono stabilite dalle nuove guide del terzo conto energia.
Il punto 12.2.b mi rimane allora per quelli inferiori a 20 KW ad esempio a terra.
Altro quesito e poi ti la: secondo Te, se un edificio è tutelato non dal DLgs 42/2004 ma da qualche vincolo comunale (es. gradi di protezione), può evitarmi di fare degli impianti che sono attività libera?
Grazie per la pazienza e la costanza con cui rispondi a tutti noi.
Ciao Gianluca, io l’ho interpretata così:
1) Per gli impianti “aderenti” al tetto (integrati o comunque con stesso orientamento e inclinazione della falda), sopra o sotto i 200 Kw, basta la Comunicazione preventiva SE sono al di fuori del campo di applicazione del DLgs 42/2004 (Codice dei beni culturali)
2)Per gli impianti “non aderenti” al tetto (es su tetto piano), per bastare la comunicazione preventiva, devono essere sotto i 200 Kw E al di fuori della zona A) D.1444/68
.
Quindi, per impianti sotto i 200 Kw, basta la comunicazione se:
- sono “aderenti” al tetto E fuori dal campo di applicaz DLgs 42/2004
oppure
- sono “non aderenti” al tetto E fuori dalla zona A)
.
Riguardo all’ultimo quesito secondo me il regolamento deve attenersi alle linee guida nazionali, anche se ci sono contraddizioni o “vuoti normativi”…..
Gent. Alessandro
su richiesta del comune ho presentato una DIA per un impianto fotovoltaico a terra di 199 KW su terreno agricolo in quanto noi siamo un azienda agricola .
Oggi 11 marzo 2011 il comune mi manda a dire tramite il geometra che avrei dovuto presentare la documentazione in provincia per ottenere l’AUTORIZZAZIONE UNICA e quindi la DIA che ho presentato è da ritenersi nulla.
1) secondo la sua esperienza è vero . 2) avendo già dato inizio hai lavori cosa posso fare o pretendere dal comune . certo che un bel casino . grazie Fabrizio
Ciao Fabrizio, le linee guida nazionali in effetti prevederebbero nel tuo caso l’ autorizzazione unica, essendo un impianto a terra superiore ai 20 Kwp.
E’ anche vero che prima molte regioni avevano norme incoerenti rispetto a queste linee guida (pubblicate solo a settembre 2010) in quanto c’era di fatto un “vuoto normativo” che lasciava adito a diverse interpretazioni regionali. Prova a interpellare anche gse, chiedendo se la dia nel tuo caso potrebbe andare bene comunque, se no aspetta l’AU
Alessandro, nella ipotesi in cui l’impianto fotovoltaico ha una superficie superiore o leggermente superiore a quella del tetto su cui viene realizzato, è considerata edilizia libera ?
grazie anticipate per la risposta
Angelo
Ciao Angelo, le linee guida nazionali per le autorizzazioni degli impianti solari fotovoltaici indicano che sono considerati attività ad edilizia libera gli impianti che hanno tutte le seguenti condizioni:
- sono aderenti o integrati nei tetti senza modificarne la sagoma
- hanno superficie inferiore o uguale a quella del tetto su cui vengono realizzati
- non abbiano particolari vincoli paesaggistici
OPPURE:
- realizzati su edifici o pertinenze
- al di sotto dei 200 Kwp di potenza (capacità compatibile con lo scambio sul posto )
- senza particolari vincoli paesaggistici
.
..Sembrerebbe quindi di sì..
Il problema è capire cosa si intende esattamente per ” impianto posto su edificio”. Prova a leggere: Impianti solari fotovoltaici su edifici : definizione e criteri di installazione
Consulta comunque la relativa normativa regionale
Ciao da Marco.
Una domanda per un esperto come te… io non ci sto capendo niente, perchè in Comune non ne vogliono sapere.
Ho una piccola ditta in provincia di Biella (BI), e sul tetto dell’edificio vorrei installare circa 50 Kwp di pannelli.
La sagoma verrebbe modificata, in quanto i pannelli sporgerebbero rispetto alla balaustra che circonda il tetto (prefabbricato con tetto a cupole).
Sono di fianco ad un torrente, per cui secondo il comuen dovrei attivare la lunga autorizzazione unica secondo la Legge Galasso.
Ti risulta vero, o stanno solo cercando di pararsi…???
Ovvio che preferirei una dia o un’attività libera, per non perdere altri 3 mesi di tempo…
Grazie,
Marco
Modificando la sagoma del tetto/edificio già non sei più in “edilizia libera” (quindi non basta la semplice (ex)DIA, ora ” SCIA “).
Oltre a questo, se sei in zona tutelata/vincolata, hai ulteriori permessi da richiedere. Consulta la normativa della tua regione.
Ciao… e grazie per la velocissima risposta…
Addirittura la valutazione di impatto paesaggistico.
Leggendo la normativa, sembra che abbiano circa 150 giorni di tempo per l’approvazione… e così arriviamo quasi al 2013…
Che bello…
Grazie ancora per la Tua risposta, almeno così so cosa mi aspetta…
Marco
ho una casa singola in zona di fascia b.fuori del centro storico .vorrei istallare un impianto solare termico con2 pannelli sottovuoto.il comune senza specificare bene la normativa,vuole che i pannelli devono essere integrati .cioe’ non sporgenti ,ma a raso del tetto.e’ regolare questa prescrizione?considerando che questi pannelli integhrati sul tetto rendono molto meno?grazie
buongiorno,
grazie mille per tutto l’aiuto che mi date.
Io ho un po’ di confusione: sto iniziando le procedure per un impianto da 199 kW con scambio sul posto. La struttura presso la quale saranno installati i pannelli ha già una fornitura in MT e una sua cabina di trasformazione. I pannelli saranno installati su edificio. Io direi che devo fare semplicemente la comunicazione inizio lavori al comune o sbaglio?
Inoltre, secondo te quali sono presumibilmente i tempi di connessione dell’enel?
e ultima domanda: posso iniziare le procedure di connessione durante la realizzazione dell’impianto?
Ti ringrazio anticipatamente per i consigli,
buona giornata
Per le linee guida generali dovrebbe bastare la comunicazione preventiva al comune, come edilizia libera, in quanto sotto i 200 Kw, su edificio e non modificante la sagoma del tetto. Questo se non ci sono particolari specifiche e limitazioni territoriali o di progetto. Chiedi comunque al Comune, ed eventualmente alla Regione o provincia, che hanno sempre l’ultima parola..
Per i tempi di connessione all’enel dipende dal preventivo e dal tipo di lavori che enel dovrà effettuare (eventuali autorizzazioni comprese per l’impianto di connessione..) : Enel : costi e tempistiche per la connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica
Per la procedura di connessione : La connessione dell’ impianto fotovoltaico alla rete elettrica del gestore e suoi link.