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L’Ufficio Tecnico delle Finanze e l’impiantistica fotovoltaica

Ultimo aggiornamento: 10-05-2012
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Con una normativa in continua evoluzione e gli aggiustamenti tecnici sempre in agguato, avere una panoramica chiara degli adempimenti legislativi inerenti un impianto fotovoltaico è fondamentale per evitare spiacevoli inconvenienti.

Oggi in Italia la produzione di energia elettrica, da fotovoltaico e non solo, è soggetta ad una tassazione pro quota, ovvero in base alla quantità di energia che l’impianto fotovoltaico riesce a produrre su base mensile o annuale. Per ogni kw prodotto è obbligatorio corrispondere un’ accisa ; la normativa, recentemente aggiornata, è regolamentata dal TUA, Testo Unico sulle Accise, (approvato con il Decreto Legislativo 504 del 26 ottobre 1995 e modificato in applicazione dell’ulteriore Decreto Legislativo 48 del 31 marzo 2010) oltre a diverse altre circolari, delibere, ecc.

L’ UTF, acronimo di Ufficio Tecnico delle Finanze, è un dipartimento statale facente parte dell’Agenzia delle Dogane. E’ l’ente della Pubblica Amministrazione delegato alla verifica e controllo, tra gli altri, anche degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.agenzia delle dogane

Nel dettaglio ecco gli obblighi derivanti fin dalle fasi preparatorie l’installazione dell’impianto fotovoltaico.

A livello di procedure, la prima distinzione fondamentale da fare è quella tra gli impianti inferiori ai 20 Kw picco di potenza e quelli di potenza superiore: oltre i 20 Kwp.

Per tutte le installazioni fotovoltaiche inferiori ai 20 Kw non vige alcun obbligo di versamento delle accise; per potenze superiori invece subentrano una serie di adempimenti da espletare presso l’ UTF.

L’ articolo 53 del citato Testo Unico prevede, per gli impianti fotovoltaici, una dichiarazione in duplice copia  contenente, oltre ai dati anagrafici e fiscali del soggetto fisico o giuridico titolare dell’impianto fotovoltaico, i dati sull’ubicazione dell’impianto e la planimetria dettagliata dalla quale possa evincersi in modo chiaro la dislocazione delle apparecchiature elettriche. Inoltre i soggetti obbligati al pagamento di accisa e addizionali devono prestare garanzia adeguata circa la solvibiltà periodica dei pagamenti, attraverso la presentazione di idonea polizza fideiussoria di importo pari a quanto dovuto in una mensilità in base alle stime di produzione; per cifre inferiori ai 1.000 euro è possibile effettuare un versamento diretto alla competente Cassa Depositi e Prestiti.

E’ l’ Ufficio Tecnico delle Finanze competente per territorio ad avviare la pratica, fornendo un numero di protocollo, ed è l’ente preposto ad effettuare l’ ispezione tecnica dell’impianto fotovoltaico, che di norma avviene prima della connessione in rete, ovvero l’allaccio alla rete elettrica.

Fine ultimo delle verifiche da parte dell’ UTF è la concessione della licenza finale d’utilizzo o, in base ai casi, dell’autorizzazione.

Massima attenzione viene prestata dal personale ispettivo preposto dall’ Agenzia delle Dogane anche per il censimento di tutti gli impianti fotovoltaici esentati dalla corresponsione dell’accisa. Tra le ulteriori competenze in favore degli UTF territoriali infatti rientra anche la geo localizzazione di tali impianti e l’attribuzione di un codice identificativo univoco della ditta.

Anche per i piccoli impianti, per i quali non è obbligatorio il pagamento delle Accise per l’energia prodotta, è quindi obbligatorio inoltrare all’ Ufficio Tecnico delle Finanze territorialmente competente una comunicazione di attività. L’omissione di questo adempimento comporta sanzioni amministrative.



“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

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