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Impianti fotovoltaici e incentivi nelle aree agricole

Ultimo aggiornamento: 18-07-2012
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Secondo uno studio condotto dalla Coldiretti, gli impianti a terra per il fotovoltaico ricoprono in Italia una superficie di 33,2 milioni di metri quadri (3.316 ettari), per una potenza installata di 1.465,5 Megawatt. La metà delle installazioni (14,8 milioni) si trova in Puglia, segue il Lazio (3,8 milioni) e l’Emilia Romagna (3,4 milioni).

In visita allo stabilimento della Power One, il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, è stato chiaro, favorevole ai moduli fotovoltaici sulle coperture edilizie e industriali e non sui terreni, che sono buoni per coltivarci i pomodori.

La risposta da parte del Governo non è tardata ad arrivare, infatti, con la firma del Presidente della Repubblica, è entrato in vigore il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, che predispone il blocco degli incentivi  previsti dal decreto legislativo 28/2011, per tutti gli impianti fotovoltaici a terra su aree agricole, in questo articolo i dettagli del cosiddetto decreto liberalizzazioni.
Qualche mese dopo sono arrivati anche i nuovi criteri incentivanti del quinto conto energia.

Un colpo duro per le rinnovabili in Italia, ma anche per tutti quei proprietari di superfici, che nel fotovoltaico avevano convalidato una proficua fonte di guadagno.  Il motivo principale di questa decisione è il deturpamento paesaggistico con l’espansione del fotovoltaico installato su zone agricole.

fotovoltaico su terreni agricoliIl divieto estromette quegli impianti realizzati o che devono essere realizzati sui terreni demaniali militari, e quelli da insediare su aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto liberalizzazioni, vale a dire entro il 25 marzo 2012, in ogni caso gli impianti devono entrare in esercizio entro 180 giorni.

Tali impianti inoltre devono comunque avere una potenza nominale non superiore a 1 MW, se appartengono allo stesso proprietario devono rispettare una distanza di 2 chilometri e non devono occupare più del 10% dell’area agricola in cui sono o saranno installati, (comma 4,5 e 6 dell’articolo 10 del Dlgs 28/2011).

 

 

Il divieto agli incentivi statali per gli impianti su aree agricole (articolo 65 del decreto convertito in legge n. 27 del 2012) trova diverse posizioni:

– La Coldiretti è favorevole e l’ha comunicato in una nota del suo presidente che precisa come “il decreto, pone un giusto freno alle speculazioni sui terreni provocata dalla diffusione selvaggia del fotovoltaico che ha fatto impennare i prezzi della terra su valori insostenibili per gli imprenditori agricoli”.

– Le Associazioni ANIE/GIFI e APER sono contrarie. Prima che il decreto n. 1/12 venisse convertito in legge in un comunicato si leggeva come lo stesso, sulle liberalizzazioni non avesse nulla a che fare con lo scopo del provvedimento. Il DLgs 3 marzo 2011 n. 28 già prevede restrizioni in termini di potenza massima installabile e di rapporto fra la superficie occupata dall’impianto e quella totale.  La normativa preserva i terreni agricoli da possibili speculazioni pur lasciando alle imprese agricole la condizione di creare impianti fotovoltaici a supplemento dell’attività agricola. Inoltre  la legge introduce alcune disposizioni retroattive, che potrebbero ledere i produttori fotovoltaici, che dopo 10 mesi (tempo di vita della normativa Dlgs 28/11) si ritrovano con regole cambiate a lavoro cominciato.

L’articolo 65 del decreto sulle liberalizzazioni ha abrogato i commi 4,5 e 6 dell’articolo 10 del Dlgs 28/2011, perciò non esistendo più gli incentivi agli impianti fotovoltaici a terra in zone agricole, non ha senso che esistano ancora limitazioni all’accesso a quegli incentivi.



“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

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