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Casa nuova e fonti rinnovabili: ecco le soglie minime di legge

Ultimo aggiornamento: 04-01-2017

Casa nuova e fonti rinnovabili da qualche anno sono due termini che viaggiano in parallelo: la casa nuova, per legge, deve produrre con le fonti rinnovabili una certa quota di energia necessaria al proprio sostentamento: sia che si tratti di energia termica (riscaldamento), sia che si tratti di energia elettrica, sia che si tratti di entrambe. Questo è il principio decretato dal 2011, attraverso il D.Lgs. 28/2011, e che dal 2014 viene aggiornato con alcuni parametri.

Ridurre l’utilizzo delle fonti non rinnovabili per tagliare le emissioni inquinanti è un obiettivo che l’Unione Europea si è posta da tempo attraverso i famigerati “obiettivi 20 20 20”. Anche il nostro paese è soggetto alle direttive europee sul clima e per questo motivo nel 2011 è stato emesso un decreto legge che prevede, attraverso scaglioni annuali e progressivi, nuove norme sul taglio delle emissioni. Si tratta del D.Lgs. 28/2011 che regola, tra le altre, le prassi edilizie in materia di approvvigionamento energetico per le nuove costruzioni.

Casa nuova e fonti rinnovabili, dunque, secondo il decreto, devono andare di pari passo: deve essere garantita obbligatoriamente una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, che si tratti di pannelli solari termici, fotovoltaici o altro.

Il decreto, meglio conosciuto come “decreto rinnovabili” ogni anno prevede un aggiornamento progressivo da qui al 2020. Vediamo quali sono i punti principali del decreto e cosa comporta dal 2014 sulla realizzazione di case nuove o ristrutturazioni rilevanti.

Innanzitutto la norma si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione, intendendo con ciò gli edifici la cui richiesta di inizio lavori sia stata presentata dopo l’emissione del decreto, cioè dopo il 29/03/2011. Sono soggetti al decreto anche gli edifici già esistenti ma per cui si attua una ristrutturazione importante, che riguarda almeno mille metri quadri di superficie.

casa nuova e fonti rinnovabili

Il decreto stabilisce che, per tutte le case costruite o ristrutturate dal 1 gennaio 2014, la produzione di acqua calda sanitaria debba essere prodotta al 50% da fonti rinnovabili.

Le percentuali previste, invece, per coprire il fabbisogno di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria devono essere di minimo il 35% dei consumi termici totali. Nello specifico:

  • 35% per le case private
  • 38,5% per gli edifici pubblici
  • circa 17 e 19% per le costruzioni situate nei centri storici (per via dei vincoli architettonici)

 

L’impresa edile, dunque, deve occuparsi contemporaneamente di casa nuova e fonti rinnovabili.

Produrre con le fonti rinnovabili, in un contesto edilizio, vuol dire principalmente due cose: l’utilizzo di pannelli solari termici e l’utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione, rispettivamente, di energia termica ed energia elettrica. I pannelli solari dovranno essere per lo più situati e, ove possibile, integrati nei tetti (o almeno aderenti), in modo da ridurre il loro impatto visivo e ambientale. Anche la tutela paesaggistica e delle “belle arti” è garantita: sono esclusi dall’applicazione letterale del decreto, infatti, tutti gli edifici identificati dai beni culturali e del paesaggio.

 

Casa nuova e fonti rinnovabili: quanto fotovoltaico deve avere?

Dal 2017 c’è un nuovo parametro. Il fotovoltaico minimo che deve essere installato è dato dal risultato di una semplice formula:

P = S / K  (S diviso K)

  • P è la potenza elettrica minima che deve essere installata col fotovoltaico.
  • S è la superficie in pianta dell’edificio.
  • K è una costante che cambia di anno in anno. Dal 1 gennaio 2017 questo valore è 50.

Ecco qualche esempio.

Una casa nuova che occupa una superficie in pianta di 100 metri quadrati dovrà avere un impianto fotovoltaico di minimo 2 Kwp.
Una casa nuova che occupa una superficie di circa 50 metri quadrati dovrà avere un impianto di minimo 1 Kwp di potenza.

 

In ogni caso il decreto legge definisce un nuovo rapporto tra casa nuova e fonti rinnovabili. Il decreto è vincolante, per le imprese, e qualora non fosse rispettato il Comune ha facoltà di porre il veto al rilascio dei titoli edilizi.

Il provvedimento è sicuramente un grande passo avanti per l’utilizzo dell’energia rinnovabile anche nel nostro paese: ci auguriamo che le leggi di costruzione vengano rispettate e che lo Stato, dal canto suo, faccia il possibile per mettere i cittadini nella possibilità di attuare queste norme.

“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

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