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Fotovoltaico in condominio conviene? Cosa prevede la legge?

Ultimo aggiornamento: 01-04-2014
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Chi non possiede una casa indipendente, ma abita in condominio  o non possiede un proprio tetto, può installare il fotovoltaico? Sì, il fotovoltaico in condominio rappresenta un’ottima occasione per sfruttare a vantaggio di tutti i condòmini uno spazio condiviso: il tetto dell’edificio, le balaustre o altre superfici esterne adatte per ospitare i pannelli fotovoltaici.

Non solo: con la riforma del condominio si può installare un impianto anche ad “uso e consumo” di una singola unità abitativa, di una singola famiglia, sfruttando parte dello spazio condominiale condiviso. In questo caso, ed è questa la vera novità, l’impianto non ha neanche bisogno di alcuna autorizzazione comunale.

Questi i vantaggi. Lo svantaggio è che, nel caso di un impianto centralizzato, è spesso difficile mettere d’accordo più teste, soprattutto in considerazione del fatto che il fotovoltaico in condominio è un investimento di medio-lungo termine.

Il maggior beneficio si ha, come vedremo, non tanto installando un impianto fotovoltaico condominiale centralizzato, ma installando più impianti al servizio di singole famiglie. Da questa possibilità, fatto salvo (ovviamente) il parere positivo dell’assemblea condominiale e dell’amministratore, ogni famiglia può ottenere un buon risparmio economico sui costi energetici.

Il principio, anche nel caso del fotovoltaico in condominio, è che c’è tanta convenienza quanto più si riesce ad autoconsumare l’energia prodotta. L’autoconsumo può essere del condominio, se l’impianto è centralizzato, oppure delle singole famiglie, se l’impianto è individuale.

La riforma del condominio, in vigore dal 2013, prevede entrambe le possibilità.

Nel caso di impianti centralizzati, la convenienza di mettere il fotovoltaico in condominio è che ammortizzi i costi con gli altri abitanti e, a beneficio di tutti, riduci le spese condominiali riferite alle bollette elettriche delle parti comuni: luci scale, ascensore, luci esterne, citofoni, pompe dell’acqua, ecc…

Il fotovoltaico condominiale, ammortizzando la spesa tra i condòmini, permette di risparmiare sulla bolletta elettrica condominiale mettendo a disposizione energia pulita, energia auto-prodotta, per le utenze comuni e permette di ripartire gli introiti derivanti dall’immissione in rete dell’energia prodotta. In ogni caso il fotovoltaico in condominio potrà essere al servizio di parti comuni oppure al servizio di singole unità abitative.

 

Quali sono i vantaggi di mettere il fotovoltaico in condominio?

La spesa sostenuta per la realizzazione dell’impianto, oltre ad essere ammortizzata fra i vari condòmini, viene ammortizzata anche dalle detrazioni fiscali che fino al 31 dicembre 2014 rimangono al 50% della spesa (dopo il 31 dicembre 2014 saranno del 40%). Ovviamente, come è per la spesa, anche per le detrazioni fiscali, la ripartizione è suddivisa in quote tra gli abitanti dell’edificio, in genere si tratta di millesimi per abitante.

Come per i classici impianti “indipendenti”, anche per gli impianti condominiali (centralizzati o non centralizzati che siano) la modalità di utilizzo che procura il massimo beneficio economico è l’autoconsumo in loco. Per la precisione: l’autoconsumo istantaneo e in loco. Autoconsumare permette di risparmiare immediatamente sulla bolletta elettrica condominiale. Dove non arriva l’autoconsumo istantaneo (diurno), subentra lo scambio sul posto che, grazie all’energia precedentemente prodotta e immessa in rete, assegna un contributo, un “rimborso parziale”, sulla bollette condominiali pagate nell’anno nelle spese condominiali.

fotovoltaico in condominio

Il fotovoltaico in condominio gode delle detrazioni fiscali al 50% fino al 31 dicembre 2014

Per conoscere il funzionamento dello scambio sul posto leggi qui una spiegazione con un esempio pratico.

Ovviamente, dunque, la prima fonte di risparmio rimane l’autoconsumo immediato: un ascensore che funziona di giorno potrà attingere l’elettricità direttamente dall’impianto nel momento stesso della produzione fotovoltaica. Questa è la modalità di consumo che procura il maggiore risparmio sulla bollette condominiali.

Ovviamente un impianto fotovoltaico centralizzato installato sul tetto di un condominio non sarà sufficiente a soddisfare il fabbisogno elettrico di tutti gli abitanti dell’intero edificio, ma potrà contribuire in maniera decisiva ad un risparmio consistente sulle utenze comuni. Anzì può facilmente essere sovradimensionato rispetto al bisogno delle utenze comuni.

 

Fotovoltaico in condominio: cosa dice la normativa

Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore una nuova legge che fa un poco di ordine sulle modalità di realizzazione delle fonti rinnovabili in condominio: si tratta della cd. “Riforma del condominio” che modifica alcuni articoli del codice civile che regolano gli impianti condominiali da fonti rinnovabili (l’art. 1120 c.c. per gli impianti condominiali centralizzati e l’art. 1122 c.c. per gli impianti da fonti rinnovabili al servizio di singole unità abitative condominiali).

Ecco l’articolo 5 della legge che si esprime in merito all’installazione del fotovoltaico in condomino:

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136* [del codice civile], possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita’ degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonchè per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L’amministratore e’ tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni

(*: maggioranza dei condomini che rappresenta almeno la metà del valore del condominio).
Ecco la riforma sul sito della Camera.

 

Quindi: per installare un impianto fotovoltaico in condominio, un singolo abitante può presentare la sua proposta all’amministratore che, entro 30 giorni, è tenuto convocare l’assemblea condominiale per discutere la proposta in plenaria. La proposta, per essere approvata, deve però passare dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea condominiale che rappresenti almeno la metà del valore totale del condominio. Ogni abitante, infatti, ha una quota di proprietà espressa in millesimi.

Chi decide, quindi, sul fotovoltaico in condominio? Decide “la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno il 50% della proprietà dell’edificio”. Attenzione: non la maggioranza dei condòmini, ma la maggioranza degli “intervenuti all’assemblea”.

 

E’ possibile mettere il fotovoltaico in condominio per uso personale?

Come già indicato la normativa prevede questa possibilità.

Tra le possibilità prospettate dalla nuova normativa è prevista anche quella di realizzare un impianto fotovoltaico su parti comuni condominiali, ma a beneficio personale: è possibile mettere il fotovoltaico ad uso personale sfruttando parti comuni o parti private dell’edificio: pezzi di lastrico solare, balaustre, balconi, pensiline, ecc… In questo caso, oltretutto, non è neanche più necessaria alcuna autorizzazione comunale.

Previa la necessaria e preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale e dell’amministratore, qualsiasi abitante del condominio può realizzare “in autonomia” il proprio impianto fotovoltaico, anche utilizzando parti comuni.

Se nessuno manifesta un esplicito dissenso ai lavori, l’impianto potrà essere realizzato senza problemi. In caso contrario il progetto per l’installazione del fotovoltaico potrà essere  modificato dell’assemblea condominiale.

In ogni caso l’impianto fotovoltaico condominiale non deve modificare nè mettere a rischio parti strutturali dell’edificio e non deve procurare danni architettonici o danni al decoro del condominio.

Per installare il fotovoltaico in condominio al servizio di singole unità abitative è prevista inoltre la possibilità di suddividere il lastrico solare (il tetto) in parti uguali tra i condomini, per la realizzazione del proprio impianto ad uso individuale. Ogni condomino deve garantire il passaggio sul proprio pezzo di tetto per lo svolgimento di qualsiasi lavoro.

“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

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43 Commenti

  1. GIAMPAOLO, il 20 Maggio 2014 ore 12:46

    gentile redazione. ho letto il vostro articolo, da quale comprendo che nella fattispecie del tetto condominiale nella ripartizione a millesimi avrei diritto a 18.mq mentre con la eguale ripartizione a solo 8 mq in quanto nella palazzina esistono 42 metrature di appartamento piccole 55 mq e due dal 150. mq
    poichè il legale al quale ci siamo rivolti ha inteso consigliare la ripartizione egualitaria come per la ripartizione dei posti auto nei cortili senza considerare che secondo me dovrebbe essere privilegiata il fabbisogno potenziale dovuto a più residenti più consumo

    visto che affermate la mia tesi vi chiedo possibili riscontri normativi o pronunciamenti di cassazione

    • Alessandro F., il 20 Maggio 2014 ore 16:19

      non ho ben capito la domanda, comunque l’amministrazione condominiale dovrebbe avere la “riforma del condominio” aggiornata che prevede anche la regolamentazione degli impianti fotovoltaici condominiali. Se non sbaglio è di giugno 2013.

      • Giampaolo, il 20 Maggio 2014 ore 22:06

        Ti spiego meglio abbiamo 300 metri quadri a disposizione punto se li dividiamo in parti uguali sono otto metri quadri ciascuno se li dividiamo a millesimi di proprietà la suddivisione programmabile va dall’appartamento più piccolo con 5 metri quadri all’appartamento più grosso con 18 mesi .allora volevo sapere come si suddivide il tetto il codice di riforma non lo specifica e volevo sapere da te quale dei due criteri bisogna adottare grazie

        • Alessandro F., il 21 Maggio 2014 ore 09:48

          penso proprio i millesimi, ma non sono esperto in regolamentazioni condominiali

  2. Renzo, il 21 Maggio 2014 ore 11:07

    Ho appena parlato con un amministratore di condominio qualificato che mi ha spiegato che la ripartizione va effettuata in parti uguali.
    Quindi, se ci sono 300mq esposti allo stesso modo e 42 appartamenti, spettano 7,14mq a testa all’incirca.
    Con un modulo da 300Wp da 165×100 potrebbe fare 1,2Kwp senza passare per i 1000/millesimi dell’assemblea.
    Meglio di niente :):):)
    Complimenti per l’articolo Sig. Alessandro, ci contatti per una collaborazione.

  3. Massimo Berti, il 23 Maggio 2014 ore 14:16

    Quale contributo alla discussione,
    su un tema caldo e sempre più di attualità,
    posso confermare che nella ripartizione delle superfici esposte e fruibili, per l’utilizzo di un impianto fotovoltaico, si ripartisce in parti uguali il potenziale di sfruttamento dello stesso,
    anche se la mia personale opinione mi porterebbe a privilegiare la ripartizione per millesimi.

    Saluti
    Massimo Berti

    • Giampacci, il 23 Maggio 2014 ore 14:33

      Nella fattispecie trattasi di aree comuni. Non praticabili e quindi l’uso potenziale per energia è eguale per 200 mq e 50 mq?

  4. TabMau, il 16 Ottobre 2014 ore 12:22

    Articolo interessante.
    Una situazione diversa: se il condominio non ha Amministratore (3 unità abitative i cui condomini non hanno mai avuto la necessità di nominarne uno) quali passi deve fare il condomino che vuolebrealizzare un impianto fotovoltaico al servizio della propria abitazione? E di quali “maggioranze” necessita nel caso incontrasse delle resistenze da parte di uno degli altri condomini?

    Grazie

    Maurizio

    • Alessandro F., il 16 Ottobre 2014 ore 14:47

      Se il condominio non ha amministratore basterà l’accordo dell’assemblea. In ogni caso il criterio per identificare la maggioranza è lo stesso anche per i piccoli condomini (non viene specificata nessuna “variante” per i piccoli condomini).

  5. Gianni, il 19 Ottobre 2014 ore 16:48

    Abito in un condominio e vorrei installare un impianto fotovoltaico per uso personale. Ho gia’ ricevuto il parere favorevole dell’assemblea condominiale, ma ho sentito dire che le detrazioni fiscali relative all’impianto (il famoso 50%) vanno al condominio e non a me. E’ vero?

    • Alessandro F., il 20 Ottobre 2014 ore 11:00

      in genere chi paga ha diritto alla detrazione. Se l’impianto è ad uso personale la detrazione spetta a te perchè le fatture (e bonifici) sono a te intestate.
      Le detrazioni vanno al condominio se l’impianto è condominiale.

  6. ale r., il 21 Ottobre 2014 ore 21:26

    Ho questo problema: dovrei acquistare una bifamiliare. L’altro proprietario si è impossessato di tutta la parte di tetto (est e sud) per mettere pannelli solari ad esclusivo uso personale. Se anche io volessi mettere i pannelli è possibile chiedere una nuova ripartizione?

    • Roberto, il 16 Marzo 2016 ore 18:28

      Ogni porzione di tetto copre distinte porzioni immobiliari, ognuno è proprietario delĺ unità sovrastante di copertura.

      • Gianni, il 3 Giugno 2018 ore 16:39

        Questa di Roberto è una solenne ca..ta.
        Se la bifamiliare è su due piani sovrastanti mi dici chi è il “proprietario dell’unità sovrastante di copertura”?

        • gipi, il 4 Giugno 2018 ore 12:39

          Ciao Gianni

          La faccenda di Ale R., per lui ormai sarà superata sicuramente (dal 21 Ott. 2016…..).

          Comunque :Sei proprio sicuro di quanto dici ?

          Di solito quando si dice “bifamiliare” si intende una Costruzione a Corpo Unico divisa verticalmente in due distinte Unità Abitative Adiacenti.
          In questo caso ogni Unità Abitativa è coperta dalla sua parte di tetto di Proprietà Esclusiva.

          Nel caso che tu ipotizzi (due appartamenti uno sopra l’altro) il tetto è di proprietà comune indivisa.
          Infatti, se ci fosse una infiltrazione d’acqua che danneggia l’inquilino direttamente sotto al tetto, il costo dei lavori di riparazione sarebbe diviso in parti proporzionali ai “millesimi di Proprietà” con l’inquilino del 1° piano.

          Per l’uso del tetto (ma anche del sottotetto) devono essere presi accordi equi tra tutti i comproprietari.
          Nel caso da te indicato, è chiaro che, se spartizione per ragioni di interesse deve essere fatta andrà fatta presumibilmente al 50 % (salva l’eventuale incidenza dei “millesimi”).

          Rimarrebbe ancora da trovare l’accordo sulla divisione.
          Dalla descrizione fatta da Ale R. sembrerebbe che il tetto sia a 4 falde. Lui parla di 2 falde (1 a est e 1 a sud) occupate per il FV ) e dunque sembrerebbe che ve ne siano altre 2 disponibili (1 a ovest e 1 a nord).

          Ovviamente con 4 falde delle quali una a nord la spartizione Fotovoltaica si complica un po’ in quanto la falda a nord risulta inutilizzabile……..

          Comunque il proprietario che ha installato il suo FV , salvo documenti scritti che ne attestino il suo specifico diritto, avrebbe commesso un abuso.

          Potresti anche sentire cosa ti dice qualche geometra dalle tue parti.

  7. Gianni, il 4 Giugno 2018 ore 15:50

    Faccio notare che anche nel caso di condominio “orizzontale” il tetto è da considerarsi comunque UNICO e comune, se non ci sono interruzioni fisiche della falda. Infatti se si considera un condominio di 9 appartamenti su tre piani, quando c’è una infiltrazione dal tetto la ripartizione delle spese per la riparazione non viene effettuata solo fra i tre appartamenti apparentemente sottostanti l’infiltrazione, ma tra tutti e 9 i condomini in ragione dei millesimi di proprietà. Vorrei vedere il tecnico che, armato di metro, va a controllare dove esattamente avviene il gocciolamento visto che le infiltrazioni, per loro caratteristica, hanno la bizzarra abitudine di fare i percorsi più impensati.
    Stessa cosa vale per una bifamiliare orizzontale che è sempre un “condominio” anche se ridotto ai minimi termini.
    Gianni Olcese
    Amministratore di condomini.

    • gipi, il 5 Giugno 2018 ore 18:55

      Ciao Gianni

      Non mi sembrava di aver detto nulla di diverso da quanto ora tu puntualizzi estensivamente.
      Mi ero tenuto strettamente al caso in questione dei soli due appartamenti (uno per piano), sotto un unico tetto, come da te ipotizzato esemplificativamente.

      L’uso specifico del tetto (proprietà condominiale indivisa) a favore di uno o più inquilini deve essere valutato e approvato dalla Assemblea di Condominio. Nessuno può autonomamente “ritagliarsi la propria porzione” per il proprio personale uso di comodo.

      Inoltre, se vengano installati manufatti di varia natura autorizzati con regolare decisione condominiale, in caso di danni immediati o futuri alla integrità funzionale del tetto, il costo dei lavori di riparazioni saranno addebitati esclusivamente al proprietario del manufatto al quale può essere fatto risalire il danno.

      Comunque il quesito iniziale posto da —Ale R., Il 21 Ottobre 2014 Ore 21:26— riguardava in particolare la l’esigenza di servirsi in maniera equa del tetto per poter installare un proprio Impianto Fotovoltaico.

  8. Gianni, il 5 Giugno 2018 ore 20:28

    Ciao Gipi,
    mi pare che noi due siamo d’accordo pienamente.
    Il mio post iniziale era solo per criticare la stupidaggine di Roberto, e solo di Roberto, che probabilmente non ci leggerà nemmeno dopo due anni dal suo intervento.
    Dice infatti:
    “Ogni porzione di tetto copre distinte porzioni immobiliari, ognuno è proprietario delĺ unità sovrastante di copertura.”

  9. Claudio, il 31 Dicembre 2018 ore 19:02

    Salve leggevo quest’articolo perché sono interessato a fare installare dei pannelli termici per l’acqua calda.
    Io vivo in un condominio di 4 appartamenti quindi non siamo obbligati ad avere un amministratore.
    Io vivo al secondo piano e sopra di me ho il tetto, tetto che condominiale .
    Vi chiedo se ho diritto ad installare questi pannelli termici senza chiedere permesso a nesssuno applicando l’articolo 1122 bis.
    Evidenzio nuovamente che non abbiamo nessuno amministratore e che pultroppo c’è anche da dire che c’è qualche astio tra qualche proprietario per cose successe in passato.
    Quindi Se queste situazione posso permettere a non farmi installare i pannelli.
    Grazie

    • gipi, il 2 Gennaio 2019 ore 10:04

      Ciao Claudio

      Non sono molto pratico di queste cose legali e la mia sarà solo una opinione personale di buon senso.

      Ho dato una occhiata, per quanto al citato “articolo 1122 bis”, all’indirizzo :
      https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1122bis.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_top

      Come al solito sorgono perplessità nella comprensione del “Giuridichese” dato che si parla sempre di “LASTRICO SOLARE”, cioè di copertura piana (calpestabile o non), come se tutte le case fossero fatte solo così.

      Di “TETTO” non vi è traccia. Tuttavia si menziona anche ” OGNI ALTRA IDONEA SUPERFICIE COMUNE” e si spera che comprenda anche la dimenticata menzione di “TETTO”.

      Il problema di fondo è che tutti i Condòmini dovrebbero, oltre che essere d’accordo genericamente, anche essere tutelati sul fatto che loro stessi potranno, in tempi successivi, occupare con loro propri impianti una porzione di tetto uguale.

      Dato che i loro ipotetici futuri impianti potrebbero essere anche dei Fotovoltaici è chiaro che non si tratta solo di dividere il tetto in aree occupabili uguali (o proporzionali ai millesimi di proprietà) ma anche di qualificare le aree stesse in base alla loro diversa esposizione al sole…….

      Nel tuo caso dovresti vedere tutti i dettagli della tua “Situazione Tetto” e cercare di fare un progetto di installazione che tenga anche conto dei diritti paritari di tutti i Condòmini (sperando anche di essere salomonicamente giusto).

      Fatto questo lavoro preparatorio (la Presentazione Tecnica per i Condomini) e non essendoci la figura dell’Amministratore, io credo che ti dovrai rivolgere (purtroppo) ad un Avvocato.
      Magari faresti bene a consultare un Avvocato, prioritariamente, per non correre il rischio di fare il Lavoro Tecnico Preparatorio per nulla.
      Penso che l’Avvocato, se le cose andranno avanti, provvederà ad inviare la solita “raccomandata” con la Documentazione Tecnica a tutti i Condòmini richiedendo contemporaneamente di esprimere il loro assenso o il loro dissenso motivato entro un certo lasso di tempo.

      Poi si vedrà quello che succede con le risposte.

      Altrimenti, in linea di principio tecnico, i tuoi Pannelli Termici (se sono di un certo tipo che sfrutta il Ciclo Frigorifero) potrebbero anche essere fissati (esterni) sul muro perimetrale del tuo appartamento.
      Questo tipo di montaggio, però, va a creare qualche problema estetico che potrebbe dare fastidio ai Condòmini, oppure potrebbe necessitare di qualche specifica approvazione (estetica/paesaggistica) del tuo Comune.

      • Claudio, il 5 Gennaio 2019 ore 15:31

        Grazie per la risposta mia intenzione, infatti è quella di consultare un avvocato, prima di qualsiasi cosa.
        Grazie

  10. Nicolò, il 1 Febbraio 2019 ore 22:41

    Buona sera, vorrei mettere un impianto fotovoltaico sul tetto del condominio. Verificata la disponibilità di spazio per tutti i condomini, la posizione del tetto non garantisce allo stesso modo la stessa resa energetica dei pannelli per tutti. Dunque in base a cosa si può stabilire dove ubicare i pannelli sul tetto dato che dovendo mettere i pannelli al momento solo io, vorrei sfruttare la posizione del tetto maggiormente soleggiata? Il punto è che il condominio mi autorizza a metterli solo se garantisco lo stesso spazio anche per gli altri ed anche la stessa resa, cosa ovviamente impossibile. Grazie

  11. roberto, il 4 Marzo 2019 ore 17:48

    Buon giorno, vorrei sottoporre il seguente quesito ai Vostri lettori. Abito in una mansarda di un condominio di quattro piani. Il condomino del piano sottostante ha impiantato sulla sua terrazza, che fuoriesce dal corpo verticale dell’edificio, un pergolato che ha poi ricoperto con una tenda impermeabile, il cui lembo interno è attaccato alla parete dell’edificio e si trova all’altezza del pavimento del balconcino della mia mansarda. Ora questo condomino chiede di realizzare dei pannelli fotovoltaici sul tetto del pergolato al posto della tenda, La mia domanda è: esiste una norma che fissi a quale distanza dalla base del mio terrazzino devono stare questi pannelli? A parte la vista non proprio accattivante, l’estate dovrei stare con le finestre chiuse per il calore che promanerebbe dai pannelli. Posso oppormi e con quali motivazioni? Vi sarei grato se qualcuno potesse darmi una risposta. Grazie . Roberto

  12. gipi, il 6 Marzo 2019 ore 11:42

    Ciao Roberto

    La tua situazione è abbastanza particolare e non credo che possa esistere qualche “disposizione di legge” specifica.

    Probabilmente bisogna fare un esame logico/comparato di varie norme generali esistenti che difficilmente potranno riguardare il tuo caso molto particolare.

    Le tue osservazioni, in linea di massima, sarebbero già sufficienti per opporti.
    Io aggiungerei anche che potresti soffrire, in determinati momenti della giornata, di riflessi luminosi abbaglianti/riscaldanti che peggiorerebbero ulteriormente la tua situazione già ipotizzata.

    Ovviamente tu ne dovrai parlare con l’Amministratore del tuo condominio, ma penso anche con qualche Amministratore Professionale “terzo” che ti possa dare una Consulenza del tutto disinteressata………

    • Roberto, il 7 Marzo 2019 ore 10:03

      Buon giorno Gipi,

      molte grazie per i buoni consigli. Purtroppo non conosco un Amministratore del tipo che servirebbe al mio caso. Oltre a ciò, come da te osservato, la normativa attuale non aiuta in una situazione come quella che mi riguarda. Se mi legge qualche Amministratore sarò ben lieto di considerare i suoi consigli, soprattutto in materia di maggioranze necessarie per l’approvazione di un simile progetto che definirei piuttosto abnorme. Grazie ancora.

  13. Gianni, il 7 Marzo 2019 ore 14:27

    Buongiorno Roberto e Gipi,
    non vorrei dare false speranze a Roberto, ma vedo almeno 4 ostacoli da superare da parte del vicino. Il primo è rappresentato dagli altri condomini che, se non sono pazzi o collusi con lui, dovrebbero bocciare un obbrobrio del genere. Il secondo dovrebbe essere la dubbia fattibilità anche da parte dell’impresa installatrice. Il terzo potrebbe essere l’ufficio urbanistico del comune che, secondo me, andrebbe fin da subito “allertato” sulla perdita di decoro del condominio a seguito di siffatto intervento. Da ultimo, ma si spera di non arrivarci, è il ricorso al giudice di pace se nonostante tutto l’installazione venisse comunque realizzata. Infatti, come accennava Gipi, i riflessi e il calore apportati dai pannelli provocano un danno difficilmente ignorabile da chiunque e meno che mai dal giudice.

    • Roberto, il 7 Marzo 2019 ore 18:54

      Un grosso grazie a Gianni e Gipi per le interessanti risposte al mio quesito. Ne terrò sicuramente conto.

  14. gipi, il 7 Marzo 2019 ore 16:54

    Ciao Gianni e Roberto

    Per Amministratore Professionale “terzo” intendevo qualcuno reperibile attraverso una ricerca che potrebbe essere fatta in zona anche consultando in prima battuta gli elenchi telefonici della tua città (Pagine Gialle) alla voce AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO.

    Sarà una bella giostra di telefonate (purtroppo)……… magari questa carta può essere giocata se gli altri preliminari fallissero.

    Stando sulle generali concordo con le osservazioni e le procedure passo/passo consigliate da Gianni.

    Il primo passo, più semplice, e che potrebbe anche liquidare il problema prima che nasca, sarebbe quello di informarsi presso il Comune e magari più precisamente parlare con la persona che (almeno nei piccoli Comuni) viene definito “il Tecnico Comunale”.
    Per i Comuni più grandi esisterà un Ufficio Tecnico Comunale……

    Sul risultato ottenibile in una eventuale Assemblea Condominiale sarei meno sicuro su che cosa ne potrebbe scaturire.
    Le Assemblee Condominiali sono solitamente situazioni nelle quali i partecipanti danno quasi sempre il peggio delle loro prestazioni !

    • Roberto, il 11 Marzo 2019 ore 11:25

      Grazie ancora. Purtroppo devo concordare sul fatto che le assemblee condominiali spesso rivelano il lato peggiore delle persone, quando poi non si verificano accordi sottobanco per metterti in minoranza.

      • Roberto, il 15 Marzo 2019 ore 13:57

        Buongiorno Gianni e Gipi, ora è emerso, da parte del condomino in questione, che intenderebbe poggiare direttamente sulla struttura preesistente (pergola in legno su cui è stesa una tenda di plastica impermeabile) i pannelli fotovoltaici del peso di circa duecento chilogrammi! Quindi pannelli poggiati sulla plastica. Io non sono al corrente dei recenti sviluppi della tecnica ma la cosa mi sembra francamente, quanto meno, discutibile. Comunque, ad ogni buon conto, ho inviato una raccomandata all’Amministratore con l’intimazione di bloccare la discussione sulla richiesta di autorizzazione ad effettuare i lavori suddetti. Anche in questo caso mi appello al Vostro giudizio, ringraziando in anticipo. Cordialmente. Roberto.

        • gipi, il 17 Marzo 2019 ore 18:30

          Ciao Roberto

          Direi che dell’aspetto tecnico della posa dei Pannelli sarebbe meglio non interessarsi.

          Trattandosi di un aspetto del tutto secondario e irrilevante, sarebbe bene non aprire altri capitoli di discussione per non dare modo di allargare inutilmente il discorso e intorbidire le acque………

          Comunque, per tua informazione : non si è mai visto prospettare un Impianto FV a kilogrammi ma eventualmente a numero di pannelli e secondo la superficie occupata dall’Impianto.

          Dal dato ora emerso e se corrispondente al vero (200 kg di pannelli), si può calcolare che si tratterebbe di 10 pannelli (ciascuno, orientativamente, di dimensione 1 mt x 1,6 mt e del peso di circa 20 kg).
          Dato che 10 è un numero dispari allora potrebbero essere probabilmente 12 Pannelli da 0,250 Wp cadauno che formerebbero un Impianto classico da 3,0 kWp.

          Sempre orientativamente una “copertura” da 12 Pannelli, come quelli molto commerciali che ho ipotizzati (disposti a 3 x 4), occuperebbe una superficie rettangolare da 4,8 x 4,0 mt.

          Se i Pannelli sono di tipo più performante (e più costosi) la superficie occupata potrebbe essere leggermente più ridotta e comunque non meno dell 80% di quanto risulta dal “calcolo base” che ti ho fatto.

          Comunque, a parte questi aspetti “prospettici” dei quali tu potrai valutare la reale rispondenza/verosimiglianza,Il nocciolo del problema è uno solo : Il tuo “sottostante” può o non può piazzare i suoi Pannelli?

          Questo tenendo conto del fatto che ti arrecherebbero i danni/fastidi che sono già stati da te prospettati.

          Vediamo come andrà a finire…………..

  15. Gianni, il 17 Marzo 2019 ore 00:42

    Caro Roberto, come ti avevo già anticipato concordo sui grossi problemi per la realizzazione “pratica” di una siffatta stupidaggine. Purtroppo però certi personaggi sono capaci di sforzi sovrumani nel perseguimento delle loro idee sballate. Sperando che l’amministratore riesca bloccare la cosa sul nascere, ti ribadisco comunque di fare un giro al tuo comune e sentire cosa ti suggeriscono in proposito. In bocca al lupo.

    • Roberto, il 18 Marzo 2019 ore 13:48

      Ciao Gianni e Gipi, i Vostri consigli mi sono stati di grande aiuto e Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. E poi dicono che il web non serve… Mi riprometto di farVi sapere come andrà a finire. Grazie ancora. Un caro saluto. Roberto.

    • Roberto, il 18 Marzo 2019 ore 13:52

      Ciao Gianni e Gipi, Vi ringrazio per i Vostri consigli che mi sono stati di grande aiuto. Vi farò sapere su come andrà a finire. Grazie ancora. Cordialmente. Roberto

  16. Antonino, il 24 Settembre 2019 ore 11:31

    Buongiorno, cortesemente chiedo se qualcuno mi può aiutare a stabilire il giusto corrispettivo annuo della concessione del diritto di superficie di una parte del terrazzo di mia proprietà, di 450 mq. dovendone concedere mq.160 per l’installazione di pannelli fotovoltaici ai nuovi proprietari del piano scantinato i quali ad uso proprio installano e utilizzano l’impianto che andranno a realizzare.
    L’impianto sarà del tipo Grid Connected, la potenza totale installata sarà pari a 14,40 kWp ottenuta a partire da 45 moduli ciascuno con potenza pari a 320 Wp., la superficie occupata sarà circa 160/170 mq.
    Quale potrebbe essere il giusto corrispettivo dovendo fare un contratto per 20 anni.
    Ringrazio anticipatamente e cordialmente saluto Antonino.

  17. alessandro, il 13 Giugno 2020 ore 09:44

    Buongiorno, siamo un condominio con tre abitazioni, quindi tre contatori. Vorremmo installare 3 impianti ad esempio da 6 kw, quanti pannelli/ spazio sarebbe necessario sul tetto?

    • Gianni, il 14 Giugno 2020 ore 12:44

      Si va dai 40 ai 60 mq per 6 kw in base al tipo di pannello. Il migliore è il monocristallino, il meno performante è il policristallino. Quindi devi moltiplicare per 3.

    • gipi, il 15 Giugno 2020 ore 01:42

      Ciao Alessandro

      Parlando di Pannelli con 60 celle più o meno performanti e stando sulle generali….

      Super performanti (Panasonic – 60 celle – 330 W) dim. 1,053 x 1,590 mt ; N° pannelli = 6000 / 330 = 18 ; Area teorica 18 x (1,053 x 1,590) = 30,14 m2 (bisogna poi prevedere anche una distanza di circa 25 mm tra i pannelli contigui per poterli fissare alla struttura di supporto).

      A bassa performa (Cinesi vari – 60 celle – 240 Watt) dim. 0,990 x 1,640 mt ; N° pannelli = 6000 / 240 = 25 ; Area teorica 25 x (0,990 x 1,640) = 40,59 m2 (bisogna poi prevedere anche una distanza di circa 25 mm tra i pannelli contigui per poterli fissare alla struttura di supporto).

      Sostanzialmente dai 32 ai 42 m2 puramente teorici per ottenere un 6 kWp singolo.

      Poi bisogna anche vedere, all’atto pratico, la disposizione reale disposizione dei Pannelli che è possibile realizzare in rapporto alle specifiche dimensioni del tetto (le misure reali dei lati delle aree tetto disponibili) e alle eventuali aree da dover lasciare scoperte per le operazioni del montaggio iniziale e per il controllo e manutenzione che, prima o poi, sarà necessario eseguire.

      • Alessandro, il 15 Giugno 2020 ore 10:47

        Grazie, dal momento che avremo circa 30 mq di tetto a sud, è quindi il caso di fare una sola installazione per poi condividerla in tre famiglie? tecnicamente si può fare?

  18. Paola, il 18 Febbraio 2022 ore 17:19

    Vivo in un condminio, voglio mettere i pannelli solari, facendo una divisione della falda di tetto esposta a sud mi toccano 17 mq, i miei pannelli ne occupano meno quindi non pregiudico nulla agli altri condomini, ho scritto all’amministratore mail nella quale chiedevo assenso all’installazione in quando la ditta che ho scelto per l’installazione lo vuole, ho letto che però in servirebbe neanche in quanto non altero la stuttura del tetto e neanche il decoro e che anche se fosse convocata specifica assemblea di condominio la stessa non potrebbe opporsi all’installazione, ora la mia domanda è per quanto tempo devo aspettare una risposta dall’amministratore? e cosa devo fare se lo stesso non risponde? Grazie

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