Ho una casa mia. Ci vivo da parecchio tempo. Per me è obbligatorio mettere il fotovoltaico ? Ovviamente, no. Perlomeno fino a quando non decido di ristrutturarla completamente: in tal caso l’obbligo non è tanto quello di mettere il fotovoltaico, ma quello di mettere degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili. Il decreto che regola l’obbligatorietà delle fonti rinnovabili è il n.28 del 2011: stabilisce delle soglie minime di utilizzo delle fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’abitazione.
Andiamo con ordine. Dunque: “E’ obbligatorio mettere il fotovoltaico?”.
Innanzitutto: ciò che è obbligatorio non è il fotovoltaico, ma l’utilizzo di fonti rinnovabili per il soddisfacimento di parte del fabbisogno energetico dell’abitazione: fotovoltaico o solare termico o biogas o geotermico o gas residuali o eolico, o altre rinnovabili…
Seconda cosa. Gli obblighi di legge sono previsti in due soli casi: case di nuova costruzione e ristrutturazioni rilevanti. Sulla casa dove abito, dunque, per ora non è obbligatorio far niente, almeno fino a che non decida di fare una ristrutturazione completa (ovviamente ciò che devo comunque fare sono i dovuti controlli ed adeguamenti impiantistici).
Non è obbligatorio mettere il fotovoltaico, ma è obbligatorio mettere impianti da fonti rinnovabili
Vediamo cosa stabilisce il decreto legge (n.28/2011). Ribadiamo: l’obbligo riguarda nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti e non riguarda il solo fotovoltaico, ma, più in generale, l’utilizzo delle fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico dell’abitazione.
Per “fabbisogno energetico” si intendono essenzialmente due cose:
- energia termica (acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento dell’edificio)
- energia elettrica
Vediamo cosa dice il decreto per ciascuna delle due.
Nel caso di edifici di nuova costruzione o nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante è obbligatorio (ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del decreto) progettarli e realizzarli in modo da garantire lo sfruttamento delle energie rinnovabili secondo i criteri e le soglie indicate nel decreto. Per gli edifici delle pubbliche amministrazioni le soglie vengono incrementate del 10%.
Obblighi per gli impianti termici per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e climatizzazione
Per quanto riguarda la produzione della sola acqua calda il decreto stabilisce che il 50% del fabbisogno venga prodotto con l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda, invece, la somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento dell’edificio il decreto stabilisce le seguenti soglie minime di energia prodotta da fonti rinnovabili:
- il 20% se l’autorizzazione edilizia è stata chiesta dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
- il 35% se l’autorizzazione edilizia è chiesta tra il 01/01/2014 al 31/12/2016 (la soglia di avvio del 35% era slittata inizialmente al 2015, ma poi è ritornata al 2014);
- il 50% se l’autorizzazione edilizia è rilasciata dal 01/01/2017
Se l’edificio è già servito interamente dal teleriscaldamento ovviamente gli obblighi non valgono.
Obblighi per la produzione di energia elettrica
In maniera analoga anche la produzione di elettricità deve essere, almeno in parte, garantita da un impianto che sfrutta fonti rinnovabili: si tratta, in questo caso, di fotovoltaico, eolico, o altre tecnologie pulite per la produzione di corrente elettrica. Dunque, non è obbligatorio mettere il fotovoltaico sul tetto di casa, neanche se è nuova, ma è obbligatorio mettere uno o più impianti da fonti rinnovabili.
Gli obblighi, ricordiamolo, riguardano nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti.
I criteri che individuano le soglie minime della potenza da installare obbligatoriamente sono, questa volta, non tanto la quota di fabbisogno, ma la superficie disponibile sul tetto della casa.
Per capire quanti kw minimi di impianto sono obbligatori per la nostra abitazione abbiamo a disposizione la seguente formula:
In questa formula: P è la soglia di Potenza minima da installare.
K è un coefficiente dato, definito direttamente nel decreto (vedi sotto).
S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ed è misurata in metri quadrati.
Il coefficiente K assume i seguenti valori:
- K = 80 quando le autorizzazioni edilizie sono presentate dal 31/05/2012 al 31/12/2013
- K = 65 quando le autorizzazioni edilizie sono presentate dal 01/01/2014 al 31/12/2016
- K = 50 quando le autorizzazioni edilizie sono presentate dal 01/01/2017
Come funziona la formula?
Se ho un edificio con la superficie in pianta di 100 metri quadrati, dovrò installare un impianto fotovoltaico (o mini-eolico) da almeno 1,5 kw di potenza così calcolato: (1 / 65) x 100.
Il decreto, inoltre, definisce due criteri ulteriori.
Primo: non è possibile procurarsi l’acqua calda sanitaria utilizzando esclusivamente elettricità (fotovoltaica, eolica o di altro tipo).
Secondo: i pannelli fotovoltaici e termici devono essere bene integrati nei tetti, non devono modificare la sagoma dell’edificio e devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento dei tetti sui quali vengono installati.
Se per motivi strutturali e/o vincoli di qualsiasi tipo non è possibile mettere gli opportuni impianti da fonti rinnovabili l’architetto dovrà provvedere a comunicarlo con un’apposita dichiarazione.
Per approfondire vai al decreto integrale.
“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”
salve a tutti.Grazie anticipato achi mi risolverà il problema.
Sto costruendo una casa su 2 piani ( 75 mq in pianta).
Quanti Kw , MININI per legge devo installare? In giro ne sento di tutti i colori.
Chi è il tecnico che interpreta la legge e rilascia la certificazione ? Se ho letto bene l’art.11 allegato 3 ,dovrei mettere 1,5 kw ,qualcuno gentilmente mi conferma?
-Il mio elettricista li può installare?
-se si rompono e non li sostituisco ,quali sono le sanzioni.
GRAZIE