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Legge di Stabilità 2016: quali novità per l’energia?

Ultimo aggiornamento: 06-11-2015

Durante la presentazione delle misure contenute nella Legge di Stabilità 2016 è stato comunicato un pacchetto di provvedimenti che riguardano direttamente l’energia. Vediamo in quale misura i 26,5 miliardi della manovra finanziaria riguarderanno più o meno direttamente il settore energetico.

Confermati gli ecobonus 50% e 65% per il 2016

La manovra finanziaria del governo ha confermato anche per il 2016 la possibilità di detrarre una quota degli interventi di ristrutturazione. L’aliquota è rimasta invariata rispetto all’anno in corso, ed equivale al 50% delle spese sostenute, da recuperare in 10 quote annuali di pari importo. Tra questi interventi detraibili al 50% c’è anche l’installazione del fotovoltaico domestico e dei sistemi di accumulo (sempre domestici).

detrazione e efficienza energetica

Anche nell’ambito della riqualificazione energetica degli edifici, distinta dal fotovoltaico, è stata prorogata l’estensione del bonus 65%. Ad esempio sarà possibile continuare a detrarre al 65% caldaie a condensazione, pompe di calore, serramenti nuovi, cappotti termici, caldaie alimentate a biomasse, pannelli solari termici per acqua calda, ecc…

Entrambe le detrazioni saranno valide fino al 31 dicembre 2016 (salvo ulteriori proroghe), per tutti gli edifici ad esclusione di quelli di nuova costruzione. Confermata anche la modalità di erogazione del bonus che verrà suddiviso in dieci rate uguali e riconosciuto per i successivi dieci anni come detrazione IRPEF o IRES nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione effettuati da più di un proprietario, la situazione ad esempio un condominio, il bonus è richiedibile in base alla percentuale di investimento effettuato per i lavori. Per il calcolo della quota detraibile non si deve quindi tenere conto delle percentuali di proprietà, ma esclusivamente della spesa effettuata.

Stop all’IMU sugli “imbullonati” e nuovi ammortamenti

Un ulteriore provvedimento che riguarderà anche il settore energetico è quello relativo all’abrogazione dell’IMU sui cosiddetti “imbullonati”, cioè tutti gli impianti ed i macchinari fissi. Di conseguenza al provvedimento potrebbero essere sollevati dal pagamento dell’imposta municipale unica (IMU) anche alcuni tipi di impianto fotovoltaico, costretti invece a far fronte alla tassazione per l’anno in corso.

Un’ultima misura potrebbe riguardare da vicino anche il settore energetico: si tratta del super ammortamento 140% per i beni aziendali strumentali all’attività. La quota di ammortamento degli impianti fotovoltaici industriali, insieme a tutti gli altri beni strumentali, sarà deducibile con le stesse aliquote di ieri ma su un “imponibile” del 140% del costo, anzichè del 100% Il beneficio sarà retroattivo e potrà riguardare gli investimenti compiuti a partire dallo scorso 15 ottobre.

Nel complesso la manovra finanziaria 2016 riconferma i benefici già presenti negli anni passati senza inserire nessuna particolare novità per il settore energetico delle fonti rinnovabili.

“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

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2 Commenti

  1. Gianni.Lecca, il 20 Novembre 2015 ore 17:32

    Dall’ articolo non si capisce se in caso di installazione di un impianto fotovoltaico già esistente ed incentivato con un conto energia (escluso il primo)la spesa per l’installazione di un sistema di accumulo sia ammessa o meno alla incentivazione del 50%. In altri termini: non è che il sistema di accumulo sia incentivato solo per i nuovi impianti fotovoltaici?

    • Alessandro F., il 20 Novembre 2015 ore 18:28

      Non sei l’unico, giustamente, a sollevare la questione.
      Se installi l’impianto e contemporaneamente metti il sistema di accumulo, sicuramente puoi usufruire della detrazione fiscale.

      Secondo alcuni la detrazione si può sfruttare anche per il solo sistema di accumulo. Secondo altri, no.

      Se qualcuno ha qualche risposta certa in merito (magari dall’Agenzia Entrate) faccia sapere.

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