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Fotovoltaico su terreno agricolo: sì dal consiglio di Stato

Ultimo aggiornamento: 17-10-2013

Installare un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo è stato interdetto da molte delibere regionali e da molti Piani Regolatori Comunali (PGT – Piani di Governo del Territorio). Questo spesso a salvaguardia dei territori agricoli che, con gli incentivi al fotovoltaico, sarebbero stati invasi da installazioni fotovoltaiche sottraendo molto terreno alle attività agricole per far posto a grandi impianti.

Nel periodo d’oro degli incentivi, infatti, realizzare centrali fotovoltaiche a terra era molto più redditizio che coltivare e vendere i prodotti della terra. Soprattutto nel sud Italia, dove i terreni incolti (perchè non redditizi) abbondano.

La diatriba tra divieti e permessi per la realizzazione di grandi progetti fotovoltaici in aree agricole è una questione ancora oggi abbastanza controversa e non sufficientemente, nè “coerentemente”, regolata.

In epoca di incentivi il Governo stesso aveva provveduto ad abolire gli incentivi per gli impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole. Oggi, anche se gli incentivi sono finiti, la questione rimane aperta e controversa.

Il “conflitto normativo” è spesso tra i piani regolatori comunali, scritti per salvaguardare i territori, le leggi regionali, ed i decreti legge nazionali, che sottostanno, a loro volta, a specifiche direttive europee in materia ambientale ed energetica.

 

fotovoltaico terreno agricolo

Riportiamo un esempio in cui il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso fatto dalla Regione Veneto. Si tratta della sentenza 4755 del 26 settembre 2013 che consentirebbe, di fatto, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico anche se su area agricola e anche se la normativa regionale e il piano regolatore comunale lo vietassero.

La vicenda riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 48 Megawatt di potenza da realizzarsi su un terreno agricolo del Veneto, presso il Comune di Canaro (RO).
La diatriba è tra la Regione Veneto, che con legge regionale pone il veto all’autorizzazione, e la società Enersol srl che vuole realizzare il mega impianto di 48 Mw di potenza (che occuperebbe circa 500 mila metri quadrati).

Il consiglio di Stato, con sentenza 4755 del 26 settembre 2013, ha precisato che l’art.12, settimo comma,  del decreto legislativo n.387 del 29/12/2003 consente la deroga alla costruzione in zona agricola di impianti da fonti rinnovabili che per loro natura sarebbero incompatibili con questa.

Ecco cosa dice l’art.12, settimo comma, del D. lgs 387/2003:

 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c),[anche fotovoltaici] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche’ del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

 

Il decreto nazionale, a sua volta, è in attuazione della direttiva europea 2001/77/CE e per questo motivo non può essere derogato con delibera regionale.

Il Consiglio di Stato, pur ritenendo che l’installazione dell’impianto fotovoltaico in area agricola è in contrasto con una legge regionale del Veneto e col Piano regolatore del Comune di Canaro, ha sottolineato come il sopracitato articolo 12 (del d. lgs 387/2003) costituisce l’attuazione di un obbligo assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti dell’Unione Europea (la direttiva UE 2001/77/CE) e non può per questo essere ignorato.

“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

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