Sei un professionista? Scopri il servizio di fornitura preventivi!

Obbligo fotovoltaico e rinnovabili su nuovi edifici e ristrutturazioni

Ultimo aggiornamento: 04-06-2012
Voto:4/5 (7696 voti)

Il Decreto Rinnovabili, approvato in marzo 2011, prevede l’ obbligo di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili sia negli edifici di nuova costruzione che in quelli sottoposti a ristrutturazioni “rilevanti”.

Nello specifico, i progetti per questi tipi di lavori devono prevedere l’uso di fonti rinnovabili per il riscaldamento (dell’aria e dell’acqua) il raffrescamento dell’edificio e per la produzione di corrente elettrica.

Se non vengono rispettati dei criteri minimi, non viene rilasciato il titolo edilizio.

Quali sono questi criteri per i nuovi edifici o per le ristrutturazioni rilevanti ?

I criteri riguardano:

  • gli impianti di produzione di energia termica da fonte rinnovabile
  • gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

I primi devono essere progettati e realizzati in modo da garantire, attraverso fonte rinnovabile, la copertura del 50 per cento del fabbisogno di acqua calda sanitaria e il 20 per cento del fabbisogno complessivamente previsto per acqua calsa sanitaria, riscaldamento e rafffrescamento dell’edifico (nei casi di ristrutturazione, fa eccezione se l’edificio è già interamente servito da un impianto di teleriscaldamento).

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, invece, tra i quali gli impianti solari fotovoltaici , devono coprire una potenza elettrica determinata in base alla seguente formula:

Potenza minima da installare =(1/k)*S

dove:

  • la “ Potenza minima da installare ” è espressa in Kilowatt (Kw)
  • S è la superficie dell’edificio (a livello del suolo) espressa in metri quadrati
  • k è un valore definito in relazione alla data di presentazione del titolo edilizio in Comune.
    Il coefficiente k assume i seguenti valori:

    • k = 80 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
    • k = 65 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
    • k = 50 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017

Così, per esempio, se un edificio di nuova costruzione (previsto a fine 2012) andrà ad occupare una superficie a terra di 100 metri quadrati, dovrà avere un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile, per esempio un impianto solare fotovoltaico , di almeno 1,25 Kwp di potenza.

Nei casi di installazione di pannelli termici o fotovoltaici sui tetti degli edifici , i moduli devono essere aderenti o integrati nei tetti e devono avere stesso orientamento e stessa inclinazione della falda.

Queste soglie minime accedono agli incentivi del conto energia?

No, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nell’ambito di queste disposizioni accedono agli incentivi del conto energia limitatamente alla quota eccedente quella definita obbligatoria per decreto.

“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

Clicca per richiedere una consulenza o un preventivo


6 Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Ricevi un avviso se ci sono nuovi commenti.
Se non vuoi lasciare un commento, clicca qui per ricevere gli aggiornamenti dalla discussione.