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Fotovoltaico : la leva fiscale sulle tariffe incentivanti 2011

Ultimo aggiornamento: 08-02-2011

La tariffa incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili, tra queste il solare fotovoltaico, viene emessa dal Gse (Gestore dei servizi energetici) con accredito bimestrale, per gli impianti fino a 20 Kwp di potenza, o con accredito mensile per gli impianti oltre i 20 Kw.

Che tipo di risvolti ha l’emissione di questo incentivo ai fini fiscali ?

Per ciò che concerne la leva fiscale sulle tariffe incentivanti 2011, la normativa dà un principio di carattere generale e distingue 3 casistiche principali.

Il principio generale è che l’ incentivo non è mai soggetto ad IVA, in quanto la tariffa incentivante si configura come un contributo a fondo perduto.

Le 3 casistiche distinguono, ai fini della tassazione, gli impianti installati nell’ambito di:

  • attività commerciali
  • attività NON commerciali
  • aziende agricole

Nelle installazioni realizzate e utilizzate nell’ambito di una attività commerciale le tariffe incentivanti assumono rilevanza fiscale, in quanto costituiscono un ricavo.

Quando si può identificare un’attività d’ impresa o commerciale? Quando l’impianto fotovoltaico

NON è al servizio di una abitazione domestica, di un condominio o di una sede di un ente non

commerciale. Ovvero quando NON è destinato principalmente al soddisfacimento del fabbisogno energetico di queste.

In questo caso il soggetto responsabile dell’impianto è un imprenditore, o comunque un soggetto con partita iva, o lavoratore autonomo che vende al gse o al mercato l’energia prodotta in eccesso.

In questa situazione l’incentivo costituisce un ricavo ed è quindi soggetto ad IRPEF (o IRES), IRAP ed alla ritenuta d’acconto del 4 per cento.

Per i lavoratori autonomi la ritenuta del 4% si applica solo per l’incentivo relativo alla parte di energia venduta.

Nelle installazioni realizzate e utilizzate nell’ambito di una attività NON commerciale le tariffe incentivanti NON assumono rilevanza fiscale se l’impianto fotovoltaico è inferiore o uguale ai 20 Kw di potenza. Rientrano nell’ambito di attività non commerciali i soggetti responsabili che siano:

  • persone fisiche
  • enti non commerciali
  • condomini
  • o comunque tutti i soggetti che non utilizzano l’impianto nell’ambito di un’attività di impresa, arte o professione

L’impianto fotovoltaico deve essere inoltre posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale.

Gli impianti sopra i 20 Kw o comunque tutti quelli che non hanno queste caratteristiche, sono soggetti agli obblighi fiscali e amministrativi per la parte dell’energia venduta e non autoconsumata, saranno quindi soggetti ad Irpef/Ires, Irap e ritenuta del 4%.

Fanno eccezione a questa disciplina i soggetti responsabili quali: lo Stato, gli Enti Locali, le Regioni, le Associazioni e gli enti di gestione del demanio pubblico.

Un caso a sé è costituito, invece, dalle aziende agricole. Nel caso in cui i soggetti responsabili siano imprenditori agricoli, infatti, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica produce reddito agrario , ma questo vale solo per l’energia fotovoltaica generata dai primi 200 Kw dell’impianto. L’energia prodotta in più rispetto a quella imputabile a questi 200 Kw viene considerata reddito d’impresa da attività commerciale.

Fanno eccezione a tale soglia gli impianti oltre i 200 Kw che:

  • sono integrati o parzialmente integrati su strutture aziendali già esistenti
  • generano un volume d’affari inferiore al volume d’affari generato dalla sola attività agricola
  • ogni 10 Kw oltre i primi 200 installati, sono associati ad un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola (questo entro il limite di un megawatt di potenza dell’impianto).



“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

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