Sei un professionista? Scopri il servizio di fornitura preventivi!

Fotovoltaico in condominio : quali tasse ?

Ultimo aggiornamento: 15-08-2012

L’agenzia delle entrate, con  Risoluzione n. 84/E del 10 agosto 2012, ha fornito alcune deluciadazioni in materia di tasse e trattamento fiscale riservato agli impianti fotovoltaici realizzati su condominio.

Quale trattamento fiscale deve avere la  tariffa incentivante degli impianti realizzati su condomini ?

Molte indicazioni erano già state fornite da precedenti circolari dell’Agenzia, per es. la circolare del 19 luglio 2007,  n. 46/E,

In generale, per gli impianti sotto i 20 Kw di potenza, gli introiti ricevuti dal condominio a titolo di tariffa incentivante non hanno rilevanza fiscale, esattamente come vale per le persone fisiche e per gli enti non commerciali che gestiscono impianti fotovoltaici al servizio delle abitazioni, non quindi finalizzati alla vendita in rete.

Qual è il trattamento fiscale, invece, quando si realizza su condominio un impianto fotovoltaico superiore ai 20 Kw di potenza o che vende tutta o parte dell’energia prodotta alla rete elettrica?

In questi casi come devono considerarsi i condòmini ? Sono da considerarsi soggetti che esercitano un’attività commerciale a tutti gli effetti, attività di vendita, e che per questo sono obbligati ad emettere fattura al Gse?

Per rispondere a questa domanda vediamo come è definito il condominio dal punto di vista legale.

fotovoltaico su condominio e tasseIl condominio è un soggetto che svolge una funzione prettamente gestionale della proprietà comune, in rappresentanza e nell’interesse dei partecipanti al condominio stesso.

Il condominio non è un “soggetto giuridico” dotato di propria personalità, distinta da quella di coloro che ne fanno parte, ma un ente di gestione che opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti, limitatamente all’amministrazione ed al buon uso della cosa comune.

Nel caso il condominio realizza un impianto fotovoltaico, di potenza inferiore a 20 kW, ma con vendita sul mercato dell’energia in eccesso, gli introiti derivanti dalla vendita dell’energia costituiscono reddito d’impresa: reddito da imputare quindi ai singoli condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà.

 

Quando un condominio deve pagare le tasse sugli introiti di un impianto fotovoltaico ?

Quando il fotovoltaico diventa attività commerciale.

Il condominio non è soggetto alle imposte se l’utilizzo delle parti comuni per l’installazione del fotovoltaico rimane nell’ambito della gestione condominiale. Nel momento in cui il beneficio del fotovoltaico è sottratto all’uso comune e destinato esclusivamente ad uso economico abituale non si è più nell’ambito di una “comunione” bensì nell’ambito di
una attività di tipo commerciale.

Nei casi in cui, quindi, le strutture comuni vengano usate per fini diversi da quelle prettamente condominiali, l’esercizio dell’impianto fotovoltaico diventa di tipo commerciale ed il soggetto titolare dell’impianto fotovoltaico non potrà più definirsi “il condominio”, in quanto questo, per definizione, non può essere soggetto d’imposta e non può svolgere attività commerciale. In tal caso si dovrà costituire un soggetto giuridico a sè, per esempio una società, che, in quanto tale, dovrà assolvere a tutti gli obblighi fiscali tipici di una società commerciale, in particolare dovrà avere partita IVA, emettere fatture al Gse per l’energia venduta e sottoporre a ritenuta del 4% gli incentivi ricevuti.

In definitiva, come esplicitato dal Gse:

nel caso in cui il condominio sia il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW con autoconsumo parziale dell’energia prodotta, o di un impianto di potenza inferiore o pari a 20 kW, ma attraverso il quale venga realizzata una cessione totale al mercato dell’energia prodotta [si legga: “vendita”], si è in presenza di una società di fatto che svolge attività di impresa.

 

Ricordiamo che un impianto fotovoltaico inferiore ai 20 Kw, per non essere considerato attività commerciale:

  • deve essere posto a servizio dell’abitazione (o della sede dell’ente),
  • l’energia prodotta deve essere utilizzata principalmente per  finalità domestiche
  • l’eccedenza, che non risulta auto consumata, deve venire immessa in rete mediante il servizio di scambio sul posto (su questo si apre la grande domanda per il quinto conto energia che abolisce di fatto lo scambio sul posto)

 

In questo caso il condominio titolare di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 Kw, non è considerato soggetto che svolge attività commerciale abituale, neanche se l’ energia prodotta in eccesso viene immessa in rete (appunto perchè non si tratta di “vendita” , ma di “scambio sul posto”). Per lo scambio sul posto, in tal caso, solo le eccedenze vengono tassate come fossero una vendita figurando nella dichiarazione dei redditi come “redditi altri o occasionali” (caso che non prevede l’apertura di partita Iva). Per il condominio, in particolare, le tasse vengono divise per millesimi di proprietà.

In qualsiasi caso, ribadiamo, il condominio, per definizione, non può configurarsi come soggetto che svolge l’attività di produzione e vendita dell’energia, per far questo deve diventare altro soggetto giuridico.

 

Fotovoltaico in condominio : se commerciale, “società di fatto”

La forma giuridica  che assume il condominio in tal caso è una “società di fatto”.

Cosa è una società di fatto?

Una società di fatto è, come ogni altra società, un’attività a carattere lucrativo che si fonda sull’esercizio in comune di un’attività economica. La società di fatto, al pari di ogni altra società, è dotata di soggettività giuridica ed ha un proprio patrimonio distinto da quello dei soci. In generale, la differenza rispetto ad altre forme societarie è che la società sorge “non in forza di un atto costitutivo formale, ma in virtù di un comportamento concludente non formalizzato”.

Nel caso del condominio è un accordo sottoscritto tra i condòmini.
Sono considerati soci della società di fatto i condòmini che hanno deliberato, a maggioranza, la realizzazione dell’investimento e sono esclusi quelli che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento. In questo caso ovviamente  sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa o di pagamento di tasse sui proventi dell’impianto fotovoltaico.

Quali tasse dovrà pagare in questo caso la “società di fatto” costituita dai condòmini?

Sul piano fiscale una società di fatto ai fini delle imposte dirette ed indiretta è tenuta ad applicare tutte le norme previste per qualsiasi altra società commerciale:

“ai fini delle imposte sui redditi le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano per oggetto o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali”;

La società di fatto ai fini delle imposte dirette e dell’IVA è un autonomo soggetto d’imposta e, come tale, è tenuta a redigere sia un’autonoma dichiarazione dei redditi, sia un’autonoma dichiarazione IVA.

In definitiva, quali sono le tasse da pagare per un impianto fotovoltaico in condominio?

-da un lato la società di fatto tra condòmini titolare di un impianto fotovoltaico condominiale è una società commerciale e come tale deve emettere fattura nei confronti del Gse in relazione all’energia che immette in rete;

-dall’altro lato il GSE, che eroga la tariffa incentivante, deve operare nei confronti della società di fatto la ritenuta del 4% sulla tariffa incentivante relativa all’ energia immessa in rete.



“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

Clicca per richiedere una consulenza o un preventivo


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Ricevi un avviso se ci sono nuovi commenti.
Se non vuoi lasciare un commento, clicca qui per ricevere gli aggiornamenti dalla discussione.