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	<title>Conto Energia 2011 Archives - Fotovoltaiconorditalia</title>
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	<description>fotovoltaico in italia , energia solare pulita e rinnovabile</description>
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		<title>Allacciamento impianto fotovoltaico in rete: costi e tempistiche di enel</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 10:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia 2011]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;allacciamento di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica è sotto responsabilità di enel distribuzione, che gestisce e detiene il controllo delle reti elettriche locali in bassa tensione e che si occupa di installare i contatori. Quali sono i costi e le tempistiche di enel per allacciare il fotovoltaico in rete? Ogni impianto fotovoltaico che immetta energia rinnovabile in rete deve essere allacciato e connesso alla rete del sistema elettrico di distribuzione nazionale. Deve avere un allacciamento in immissione e prelievo con un unico punto di connessione alla rete. La connessione dell&#8217;impianto fotovoltaico alla rete elettrica, che nei casi più frequenti è l&#8217;allacciamento all&#8217; Enel, deve tenere conto, come indicato dalle direttive europee, dei costi e dei vantaggi collettivi dell&#8217;uso delle fonti energetiche rinnovabili. Per questo un impianto da fonti rinnovabili ha sempre la priorità di connessione rispetto alle tradizionali fonti. Gli aspetti procedurali ed economici del collegamento alla rete sono definiti dall&#8217;Aeeg (Autorità per l&#8217;energia eletttrica e il Gas) in relazione al valore della potenza in immissione richiesta. Non conta tanto, quindi, la “potenza di picco” dell&#8217;impianto (es. 5 Kwp, 100 Kwp,&#8230;), ma il valore della potenza disponibile per l&#8217; immissione di energia. &#160; I Costi I costi si dividono in [&#8230;]</p>
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		<title>Bolletta elettrica: quali le voci di costo ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 23:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia 2011]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La bolletta elettrica include in sè diverse voci di costo. E&#8217; utile conoscerle per capire il meccanismo di rimborso dello scambio sul posto fotovoltaico. Il contributo erogato dal Gse, infatti, rimborsa parte del valore pagato in bolletta, escludendo alcune voci di costo relative alle imposte e ad alcuni oneri generali di sistema solitamente conteggiati in bolletta. Quando si parla genericamente di &#8220;bolletta elettrica&#8221;, in particolare quando si parla di &#8220;rimborso&#8221; dovuto dal Gse agli utenti dello Scambio sul Posto, bisogna tenere in considerazione che la bolletta è formata da diverse voci di costo relative a energia e servizi. In questo post vediamo un po&#8217; più nello specifico come sono formate le tariffe incluse in bolletta e che cosa realmente includono. &#160; Voci in bolletta: fornitura, oneri e imposte Il servizio elettrico è formato da diverse voci di costo che comprendono almeno: il servizio di fornitura, che comprende il servizio di vendita e di rete, gli oneri generali di sistema (definiti per legge) e le imposte. &#160; Cosa è il servizio di vendita ? Il servizio di vendita dell&#8217;energia è un servizio a costo variabile in relazione al fornitore di energia elettrica scelto dall&#8217;utente finale. Questo costo incide in media per [&#8230;]</p>
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		<title>I prezzi di vendita dell&#8217; energia al gse</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/i-prezzi-di-vendita-dell-energia-al-gse-in-regime-di-ritiro-dedicato</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 22:05:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217; Autorità per l&#8217;energia elettrica ed il gas disciplina le modalità e le condizioni per il ritiro dedicato . Questa modalità, chiamata anche vendita indiretta di energia al Gse (che è il Gestore dei servizi energetici), consente l&#8217;accesso indiretto e tutelato del responsabile dell&#8217;impianto al mercato dell&#8217;energia elettrica attraverso procedure semplificate e garantendo nel comtempo guadagni certi e trasparenti. Ma come avviene e quanto rende la procedura per la vendita dedicata di energia fotovoltaica al gse ? &#160; Il produttore che vuole avvalersi di questa modalità di vendita deve fare un&#8217;apposita richiesta al gse per poi stipulare una convenzione in cui vengono definite condizioni economiche e tempistiche di pagamento. Il ritiro dedicato, ricordiamo, avviene per la parte di energia prodotta e non autoconsumata dall&#8217;utente / produttore. Prezzi di ritiro dell&#8217;energia elettrica Il gestore dei servizi energetici pubblica mensilmente un report dei prezzi medi dell&#8217;energia elettrica rilevati mensilmente. Il prezzo, sensibile alle oscillazioni del mercato, è differenziato per fascia oraria e per zona di mercato. Le fasce orarie giornaliere individuate sono 3: F1 , F2 , F3: F1 : dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 F2: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 [&#8230;]</p>
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		<title>Hai già il fotovoltaico? Per le ristrutturazioni ulteriori incentivi</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011/fotovoltaico-ristrutturazioni-ulteriori-incentivi</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 07:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
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		<category><![CDATA[quarto conto energia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Hai già il fotovoltaico sul tuo tetto? Hai già il fotovoltaico installato con il secondo, terzo o quarto conto energia? Bene allora puoi usufruire di ulteriori incentivi per le ristrutturazioni di casa. Le ristrutturazioni devono essere ovviamente finalizzate all&#8217;efficienza energetica dell&#8217;edificio, ovvero alla riduzione del suo fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale e per la climatizzazione estiva. Questo articolo è dedicato a tutti coloro che hanno già realizzato il proprio impianto fotovoltaico usufruendo degli incentivi in vigore fino ad agosto 2012. Il precedente quarto conto energia, quello che era in vigore fino ad agosto 2012, prevede, come i precedenti, un premio per tutti gli impianti fotovoltaici abbinati all&#8217;uso efficiente dell&#8217;energia. Un premio è di fatto una maggiorazione percentuale delle tariffe incentivanti già riconosciute per tutta l&#8217;energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico. Dunque, recita il decreto (per la precisione all&#8217;articolo 13): &#8220;i piccoli impianti realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe incentivanti già riconosciute, se abbinati ad un uso efficiente dell&#8217;energia&#8221;. &#160; Quali sono i requisiti per accedere a questo premio? In quali casi è previsto ? Per accedere a questa maggiorazione il titolare dell&#8217;impianto fotovoltaico deve prima di tutto fare una certificazione energetica dell&#8217;edificio [&#8230;]</p>
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		<title>Autoconsumo e schema connessione impianto fotovoltaico</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/fotovoltaico-autoconsumo-e-schema-connessione-impianto</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 23:05:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217; autoconsumo in sito dell&#8217;energia prodotta da un impianto fotovoltaico è sempre il fattore di maggior risparmio per l&#8217;utente. Utenti dello scambio sul posto, superato nel quinto conto energia con un sistema incentivante premiante &#8220;omnicomprensivo&#8221;, lamentano che le bollette elettriche ricevute a seguito dell&#8217;installazione di un impianto fotovoltaico sono uguali, se non superiori, a quelle che ricevevano precedentemente alla installazione dell&#8217;impianto fotovoltaico (si veda per esempio questo commento). &#160; In effetti un utente dello scambio sul posto che produce, autoproduce, energia elettrica, dovrebbe avere la possibilità prima di tutto di usufruire istantaneamente dell&#8217;energia elettrica auto-prodotta, prima che questa venga immessa in rete. Spesse volte così non è. Perchè? &#160; A volte erroneamente le utenze vengono connesse alla rete elettrica nazionale attraverso uno schema di connessione errato ( o meglio: superato) che immette direttamente Tutta l&#8217;energia prodotta in rete, per poi riprelevarla dalla rete “istantaneamente” o al momento del bisogno. Secondo questo vecchio schema tutta l&#8217;energia autoprodotta viene conteggiata dal contatore bidirezionale in entrata e in uscita dalla rete (cfr. figura: M1). A sua volta, così, tutta questa energia auto-prodotta viene conteggiata in bolletta. Così non dovrebbe essere perchè bypassa il vantaggio ed il potenziale dell&#8217; autoconsumo istantaneo. &#160; Autoconsumo istantaneo : il [&#8230;]</p>
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		<title>Obbligo fotovoltaico e rinnovabili su nuovi edifici e ristrutturazioni</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/decreto-2011-e-fotovoltaico-rinnovabili-su-tutti-i-nuovi-edifici-e-ristrutturazioni</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 00:29:16 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[conto energia 2011 2016]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Decreto Rinnovabili, approvato in marzo 2011, prevede l&#8217; obbligo di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili sia negli edifici di nuova costruzione che in quelli sottoposti a ristrutturazioni “rilevanti”. Nello specifico, i progetti per questi tipi di lavori devono prevedere l&#8217;uso di fonti rinnovabili per il riscaldamento (dell&#8217;aria e dell&#8217;acqua) il raffrescamento dell&#8217;edificio e per la produzione di corrente elettrica. Se non vengono rispettati dei criteri minimi, non viene rilasciato il titolo edilizio. Quali sono questi criteri per i nuovi edifici o per le ristrutturazioni rilevanti ? I criteri riguardano: gli impianti di produzione di energia termica da fonte rinnovabile gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile I primi devono essere progettati e realizzati in modo da garantire, attraverso fonte rinnovabile, la copertura del 50 per cento del fabbisogno di acqua calda sanitaria e il 20 per cento del fabbisogno complessivamente previsto per acqua calsa sanitaria, riscaldamento e rafffrescamento dell&#8217;edifico (nei casi di ristrutturazione, fa eccezione se l&#8217;edificio è già interamente servito da un impianto di teleriscaldamento). Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, invece, tra i quali gli impianti solari fotovoltaici , devono coprire una potenza elettrica determinata in base alla seguente formula: Potenza [&#8230;]</p>
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		<title>Cosa è l&#8217; autorizzazione unica per installare un impianto solare fotovoltaico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:00:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Articolo aggiornato: autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili possono essere autorizzati attraverso tre differenti modalità: la semplice comunicazione preventiva al Comune che oggi si chiama CEL (Comunicazione in Edilizia Libera), la PAS Procedura Abilitativa Semplificata (ex DIA &#8211; Denuncia di Inizio Attività) o l&#8217; Autorizzazione Unica (AU). Questo definizioni prendono piede dal Decreto Legislativo n.28 del 3/3/2011 (art.6). I primi due casi li abbiamo visti nell&#8217;articolo Linee guida nazionali per l’ Autorizzazione degli impianti solari fotovoltaici . All&#8217;interno dei criteri dettati da queste linee guida, ogni Regione ha comunque adottato normative proprie. In linea di massima possiamo dire (senza considerare particolari vincoli ambientali e paesaggistici) che tendenzialmente gli impianti collocati sugli edifici e loro pertinenze e gli impianti a terra inferiori ai 20 Kwp di potenza, richiedono la semplice Comunicazione preventiva al Comune di ubicazione dell&#8217;impianto o la Procedura Abilitativa Semplificata &#8211; PAS (o Denuncia di Inizio Attività &#8211; DIA) anch&#8217;essa di competenza comunale. Gli impianti, invece, non collocati su edifici superiori ai 20 Kwp di potenza necessitano dell&#8217; Autorizzazione Unica a seguito di Procedimento Unico. Cosa è l&#8217; Autorizzazione Unica ? E quando è prevista per l&#8217;autorizzazione alla costruzione di un impianto [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/cosa-e-l-autorizzazione-unica-per-installare-un-impianto-solare-fotovoltaico">Cosa è l&#8217; autorizzazione unica per installare un impianto solare fotovoltaico</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
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		<title>Normativa fiscale impianti fotovoltaici per imprese e lavoratori autonomi</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/normativa-fiscale-impianti-fotovoltaici-per-imprese-e-lavoratori-autonomi</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 14:28:31 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[regime fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217; articolo precedente sulla normativa fiscale riguardante gli impianti fotovoltaici per enti non commerciali abbiamo visto le prime due casistiche-tipo di regime tributario: &#160; CASO 1: quello riguardante le Persone fisiche, enti non commerciali e condomini che utilizzano l&#8217;impianto per soli fini privati e di autoconsumo e CASO 2: quello riguardante Persone fisiche, enti non commerciali e condomini che hanno una certa produzione in eccedenza rispetto ai consumi privati (senza però arrivare a caratterizzarsi come “impresa commerciale”) &#160; Con questo articolo vediamo le altre due casistiche-tipo previste dall&#8217;agenzia delle entrate per i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici: le imprese / attività commerciali (CASO 3) ed i lavoratori autonomi (CASO 4) &#160; CASO 3 Imprese ed attività commerciali che utilizzano l&#8217;installazione fotovoltaica come bene strumentale all&#8217;attività. In questo caso la normativa fiscale prevede tutti gli oneri tipici di qualsiasi impresa commerciale, tranne che per la tariffa incentivante che, come abbiamo visto nel precedente articolo [LINK], è esclusa in ogni caso dal campo di applicazione dell&#8217;Iva. Per la tariffa incentivante verranno comunque applicate le imposte dirette, l&#8217;Irap e la ritenuta d&#8217;acconto del 4% per i ricavi derivanti dalla vendita dell&#8217;energia al Gse verranno applicate Ires, Irap ed Iva per il contributo dello [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/normativa-fiscale-impianti-fotovoltaici-per-imprese-e-lavoratori-autonomi">Normativa fiscale impianti fotovoltaici per imprese e lavoratori autonomi</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
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		<item>
		<title>Normativa fiscale impianti fotovoltaici per enti non commerciali</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/normativa-fiscale-impianti-fotovoltaici-per-enti-non-commerciali</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:16:41 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[tariffe incentivanti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;installazione di un impianto fotovoltaico, ormai è cosa ben nota, garantisce una serie di ricavi, sia in termini di risparmio (per l&#8217;energia autoconsumata) che in termini di guadagno effettivo. Ricavi che portano, nel giro di qualche anno, ad un rientro dall&#8217;investimento effettuato e ad un introito netto per gli anni successivi. &#160; Uno dei fattori da prendere in considerazione per un corretto piano di investimento è l&#8217;incidenza della pressione fiscale sulle varie forme di “introito” garantite del funzionamento dell&#8217;impianto solare fotovoltaico. La questione fiscale e delle tasse è argomento già trattato in questo blog e in diverse discussioni, ma è utile un ulteriore articolo per aiutare a fare un po&#8217; più di chiarezza. &#160; La normativa fiscale relativa ai ricavi derivanti dal funzionamento di un impianto fotovoltaico è abbastanza complessa in quanto include diverse casistiche in relazione ad una moltitudine di variabili. &#160; Quali sono le variabili principali per individuare il regime di tassazione che verrà applicato? &#160; Innanzitutto la tipologia di “soggetto responsabile” dell&#8217;impianto fotovoltaico. Poi il “tipo di introito” su cui applicare la tassazione (tariffa incentivante, corrispettivo di vendita, contributo in conto scambio..), poi il tipo di impianto installato, ecc. Per ognuna di queste categorie viene applicata una [&#8230;]</p>
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		<title>Bozza decreto rinnovabili : proposta miope, anacronistica e fuori da ogni parametro europeo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo fotovoltaico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>AGGIORNAMENTO 03/03/11: nuovo decreto rinnovabili approvato in CdM AGGIORNAMENTO 02/03/11: chiarimenti e rassicurazioni dal Ministro Prestigiacomo: nessuno stop definitivo agli incentivi al fotovoltaico In questo articolo avevamo visto alcuni primi elementi di cambiamento introdotti dalla bozza di decreto legislativo sulle rinnovabili dopo l&#8217;approvazione del senato. Figuravano alcune novità ancora non ben definitive e oggetto di intenso dibattito tra i vari stakeholder del settore. Il tam tam attraverso la rete sta portando a galla la vera natura ed i rischi che l&#8217;ultima bozza di decreto sulle fonti energetiche rinnovabili, decreto Romani , porterà con sè se non adeguatamente rivisto e corretto. Stiamo parlando del decreto che regolerà la politica italiana sulle fonti energetiche rinnovabili dopo l&#8217;attuale e neonato conto energia. Quali i principali punti incriminati? In linea generale, motivo per il quale il provvedimento sarebbe profondamente miope e profondamente anacronistico è l&#8217;enorme contraddizione con le politiche europee tese ad incrementare e incentivare la produzione da fonti rinnovabili, oltre che l&#8217;enorme contraddizione con lo spirito del protocollo di Kyoto. A pochi mesi dall&#8217;approvazione del nuovo conto energia, in vigore dal 1 gennaio 2011, il 31 gennaio la Commissione Europea ha diffuso una raccomandazione con cui “sprona” i Paesi Europei ad incoraggiare le [&#8230;]</p>
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		<title>Vendere energia in regime di ritiro dedicato: prezzi minimi garantiti 2011</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 01:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
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		<category><![CDATA[gse]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A FONDO ARTICOLO: AGGIORNAMENTO 2012 Nell&#8217;articolo I prezzi di vendita dell&#8217;energia al Gse in regime di ritiro dedicato avevamo visto come il prezzo dell&#8217;energia sia differenziato per fasce orarie (F1, F2, F3) e per 7 specifiche Zone tariffarie. Questi criteri sono stabiliti dall&#8217;Autorità per l&#8217;Energia Elettrica ed il Gas, ma i prezzi che si rilevano all&#8217;interno di questi criteri sono variabili e soggetti alle dinamiche del mercato. Mensilmente l&#8217;Autorità pubblica un resoconto dei prezzi medi di mercato rilevati in ogni fascia oraria ed in ciascuna zona geografica. Sulla base di questi report, per chi effettua la vendita di energia al mercato elettrico o al Gse in regime di ritiro dedicato, viene valorizzata l&#8217;energia immessa in rete e conguagliata a fine anno. Per il ritiro dedicato, però, avevamo visto (nell&#8217;articolo Ritiro dedicato dell&#8217;energia : i prezzi minimi garantiti &#8211; 2010 ) che se il prezzo rilevato e riconosciuto è inferiore ad una soglia minima, appunto il prezzo minimo garantito, l&#8217;energia venduta viene valorizzata “al rialzo”, ovvero verrà riconosciuto al produttore il prezzo minimo garantito stabilito dall&#8217;Autorità. Questo meccanismo di tutela è di fatto un ulteriore incentivo garantito per gli impianti fotovoltaici fino ad 1 Mw di potenza. Con delibera dell&#8217;Autorità emessa [&#8230;]</p>
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		<title>Serra solare fotovoltaica : potenzialità di una mini-centrale elettrica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[orti solari]]></category>
		<category><![CDATA[potenziale fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[serre]]></category>
		<category><![CDATA[vendita diretta]]></category>
		<category><![CDATA[vendita indiretta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Già fin dal 2000 negli Stati Uniti i coltivatori in serra hanno iniziato ad aumentare sensibilmente l&#8217;utilizzo di serre fotovoltaiche per unire la produzione agricola con una produzione energetica sostenibile e pulita. Questa produzione energetica serviva dapprima a soddisfare i bisogni energetici per il funzionamento ed il riscaldamento della serra stessa. Col tempo e con lo sviluppo del settore fotovoltaico hanno iniziato ad intravedersi potenzialità maggiori, non solo funzionali, ma anche prettamente economiche delle serre fotovoltaiche fino ad arrivare a concepire serre solari progettate ed ottimizzate ad hoc per massimizzare la produzione energetica con pannelli solari fotovoltaici per la vendita in rete dell&#8217;energia autoprodotta. Le innovative serre solari , oggi, sono in grado di ottimizzare il rapporto tra la copertura fotovoltaica (e quindi di produzione energetica) e luminosità interna, senza penalizzare in alcun modo l&#8217;attività vivaistica all&#8217;interno della serra. Il tutto viene fatto calcolando la giusta superficie, la giusta inclinazione (oltre che orientamento) delle falde destinate ai moduli fotovoltaici e calcolando le percentuali esatte di copertura fotovoltaica per garantire l&#8217;adeguata luminosità in funzione del tipo di piante coltivate all&#8217;interno della serra. Con questo processo di sviluppo, la cui propulsione è l&#8217; incentivazione della produzione energetica da fonti rinnovabili (attuata ormai [&#8230;]</p>
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		<title>Fotovoltaico : premio sulle tariffe incentivanti per edifici di nuova costruzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe incentivanti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gli impianti fotovoltaici installati sugli edifici di nuova costruzione possono ottenere una maggiorazione pari al 30 per cento sulla tariffa incentivante riconosciuta sull&#8217;energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico. Quali caratteristiche devono avere gli edifici di nuova costruzione per accedere alla maggiorazione del 30% sulla tariffa incentivante? Nella normativa vengono indicati due criteri fondamentali: il primo relativo alle prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo, il secondo relativo alle prestazioni per la climatizzazione invernale. Queste prestazioni energetiche vengono quantificate attraverso l&#8217; indice di prestazione energetica (Epi) definito come un “rapporto numerico che esprime il consumo di energia primaria totale riferito all&#8217;unità di superficie utile o di volume lordo”. Tale rapporto è espresso in Kwh/m2 l&#8217;anno o in Kwh/m3 l&#8217;anno. Tornando ai requisiti per gli edifici di nuova costruzione: 1) Gli edifici devono avere una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell&#8217;involucro edilizio di almeno il 50 per cento inferiore ai seguenti valori (indicati all&#8217;articolo 4 comma 3 del DPR n.59 del 2009): per gli edifici residenziali: 40 Kwh/m2 all&#8217;anno nelle zone climatiche A e B …&#8230;&#8230;.. 30 Kwh/m2 all&#8217;anno nelle zone climatiche C, D, E, F per tutti gli altri edifici: 14 Kwh/m3 all&#8217;anno nelle zone climatiche A e B 10 Kwh/m3 [&#8230;]</p>
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		<title>Tetto in eternit e amianto : bonificare e smaltire col fotovoltaico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[eternit e amianto]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[scambio sul posto]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe incentivanti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Devi bonificare il tuo tetto in eternit e smaltire l&#8217; amianto? Gli impianti solari fotovoltaici realizzati sugli edifici , se realizzati in regime di scambio sul posto , possono usufruire di migliori condizioni di incentivo se realizzati a seguito di bonifica e smaltimento di tetti in eternit o contenenti amianto. Con il conto energia 2011, terzo conto energia, queste tipologie di impianto infatti possono beneficiare di un premio aggiuntivo pari al 10 per cento della tariffa incentivante base riconosciuta dal Gestore dei servizi energetici (gse). A quali condizioni viene riconosciuto il premio? Per ottenere la maggiorazione del 10 per cento sulle tariffe base riconosciute per gli impianti installati sugli edifici, le installazioni fotovoltaiche devono essere poste in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto e devono essere associate alla scelta del servizio di scambio sul posto. L&#8217;impianto deve essere stato installato dopo l&#8217;agosto 2010 e l&#8217;intervento di smaltimento dell&#8217;eternit e/o dell&#8217;amianto deve essere contestuale all&#8217;installazione dell&#8217;impianto stesso. L&#8217;opera di rifacimento del tetto deve riguardare l&#8217;intera superficie presente o comunque una porzione omogenea a quella coperta dall&#8217;installazione fotovoltaica. L&#8217;Azienda Sanitaria Locale deve rilasciare il certificato di smaltimento dell&#8217; eternit o amianto. Certificazione che deve essere inviata al Gse. Il [&#8230;]</p>
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		<title>Fotovoltaico : la leva fiscale sull&#8217; energia venduta in regime di scambio sul posto o vendita</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[contributo in conto scambio]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro dedicato]]></category>
		<category><![CDATA[scambio sul posto]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe incentivanti]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando si installa un impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto si possono avere almeno due tipi di vantaggi: quello derivante dal riconoscimento delle tariffe incentivanti e un contributo (definito “contributo in conto scambio”) a titolo di rimborso dell&#8217;energia prelevata dalla rete (per esempio di notte) e pagata in bolletta. Se invece si opta per il ritiro dedicato o per la vendita diretta al mercato elettrico si avranno i proventi derivanti dalla vendita di energia alla rete elettrica. Ogni tipo di guadagno è soggetto ad un regime fiscale in quanto produttore di reddito. Per l&#8217;incentivo, da considerarsi un contributo a fondo perduto da parte del Gse al soggetto responsabile dell&#8217;impianto, non è mai riconosciuta l&#8217;iva e in questo post abbiamo visto il regime di tassazione associato a questa parte dei guadagni: quella derivante dalle tariffe incentivanti. In questo articolo vediamo invece il regime fiscale associato al contributo in conto scambio dello scambio sul posto ed alla vendita dell&#8217;energia prodotta in più e ceduta alla rete elettrica nazionale. Lo scambio sul posto si configura come un contratto di compravendita di energia in cui il contributo in conto scambio erogato dal Gse rappresenta il corrispettivo della vendita di energia alla rete. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011/fotovoltaico-la-leva-fiscale-sull-energia-venduta-in-regime-di-scambio-sul-posto-o-vendita">Fotovoltaico : la leva fiscale sull&#8217; energia venduta in regime di scambio sul posto o vendita</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
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