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	<title>autorizzazioni Archives - Fotovoltaiconorditalia</title>
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	<description>fotovoltaico in italia , energia solare pulita e rinnovabile</description>
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		<title>L&#8217; autorizzazione per gli impianti fotovoltaici, Comune o Modello Unico?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 15:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo fotovoltaico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;autorizzazione per gli impianti fotovoltaici in Italia è materia a volte semplice, a volte molto complessa. Può essere una semplice comunicazione preventiva al Comune di installazione, ma può divenire anche una faccenda burocratica assai macchinosa: tutto dipende dalle normative regionali che regolamentano i permessi, ognuna secondo propri criteri, che devono comunque rimanere coerenti alle linee guida nazionali. Non solo, dipende anche dal territorio in cui viene installato l&#8217;impianto e dalle dimensioni dell&#8217;impianto stesso. Per vedere le linee guida nazionali per l&#8217;autorizzazione per gli impianti fotovoltaici leggi qui. Nonostante ci siano delle linee guida nazionali per autorizzare gli impianti fotovoltaici, l&#8217;autorizzazione in Italia a volte può divenire un vero e proprio &#8220;rompicapo normativo&#8221;. &#160; Ogni tipo di impianto fotovoltaico richiede la sua autorizzazione Per installare un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio, a terra o in qualsiasi altro contesto, l&#8217;amministrazione pubblica richiede sempre la sua autorizzazione o una semplice comunicazione da parte dell&#8217;utente. Il primo ufficio comunale di riferimento a cui rivolgersi  è l&#8217;ufficio tecnico del comune in cui viene realizzato l&#8217;impianto. Per i casi più complessi, per i grandi impianti o impianti che coinvolgono aree sottoposte a tutela, la competenza passa alla Provincia, alla Regione o direttamente alla Soprintendenza. [&#8230;]</p>
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		<title>Semplificazione fotovoltaico ai nastri di partenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 06:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
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		<category><![CDATA[installazione fotovoltaico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La tanto attesa semplificazione sugli adempimenti burocratici per gli impianti fotovoltaici è giunta ai nastri di partenza. Vediamo cosa cambia rispetto alle procedure attuali e quando essa può essere utilizzata. Modello unico per il fotovoltaico La semplificazione citata si contraddistingue per l&#8217;entrata in vigore del cosiddetto &#8220;modello unico&#8221; da utilizzare per tutte le fasi di realizzazione dell&#8217;impianto fotovoltaico (dalla costruzione all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto stesso). In estrema sintesi, la pratica burocratica viene assunta dal gestore di rete, e il possessore del futuro impianto non è quindi più tenuto a presentare le pratiche di autorizzazione al comune dove sarà realizzato l&#8217;impianto stesso. Inoltre decade per il possessore l&#8217;obbligo di registrare l&#8217;impianto al portale portale Terna (sistema Gaudì), così come l&#8217;obbligo di presentazione della pratica per lo scambio sul posto al GSE. Il gestore di rete diventa quindi l&#8217;unico interlocutore del possessore dell&#8217;impianto fotovoltaico e il soggetto che si occuperà quindi di tutto l&#8217;iter del caso. Oltre agli obblighi decaduti descritti in precedenza il nuovo modello unico rende obsoleta anche la pratica per l&#8217;impatto paesaggistico dell&#8217;impianto, che viene però mantenuta solo per gli impianti situati nei centri storici o negli edifici sottoposti a tutela (per motivi come l&#8217;interesse storico). Un&#8217;importante novità per la pratica [&#8230;]</p>
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		<title>Impianti fotovoltaici su edifici : definizione e criteri di installazione</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/impianti-solari-fotovoltaici-su-edifici-definizione-e-criteri-di-installazione</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 16:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia 2011 2016]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gli impianti fotovoltaici installati non sono più categorizzati per tipologia di installazione (integrati, parzialmente integrati e non integrati), ma vengono classificati in “impianti solari fotovoltaici posti sugli edifici ” e “altri” impianti. Cosa intende esattamente la normativa per impianto fotovoltaico &#8220;posto su edificio&#8221;? &#160; Cosa intende la normativa per “ edificio “ ? La normativa definisce fisicamente un edificio come: un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l&#8217;ambiente esterno, il terreno, altri edifici. &#160; In realtà ciò che contraddistingue e caratterizza concretamente un edificio è la sua destinazione d&#8217;uso. Si distinguono 8 possibili destinazioni d&#8217;uso: Residenzialità e assimilabili. La residenzialità può essere continuativa o saltuaria e può comprendere anche l&#8217; albergazione Attività d&#8217;ufficio e simili. Devono però essere differenziabili da eventuali strutture produttive contigue Ospedaliere, cliniche, case di cura e simili Attività ricreative , associative o di culto Attività commerciali (negozi, magazzini, supermercati, …) Attività sportive e servizi di supporto ad esse Attività scolastiche Attività [&#8230;]</p>
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		<title>Le 9 cose da fare per realizzare un impianto fotovoltaico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 14:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Realizzare un impianto fotovoltaico. Solo fino a qualche anno fa era un&#8217;operazione complessa e abbastanza &#8220;macchinosa&#8221;, non solo per via degli incentivi che ponevano numerosi vincoli tecnici e burocratici per ricevere i contributi, ma anche per la continua rivisitazione delle norme e delle regole tecniche che creavano non poca confusione anche per i piccoli utenti che, semplicemente per risparmiare in bolletta, volevano mettere un impianto solare sul tetto di casa. &#160; La realizzazione di impianti fotovoltaici è più veloce grazie ad alcune semplificazioni Oggi, dopo diverse semplificazioni burocratiche relative alle autorizzazioni ed agli allacciamenti in rete dei nuovi impianti tutto è diventato più semplice e chiaro. Non solo perchè sono finiti gli incentivi (che richiedevano parecchia documentazione tecnica da sottoporre &#8220;al vaglio&#8221; del Gestore dei Servizi Energetici), ma anche perchè sono state &#8220;standardizzate&#8221; alcune procedure relative all&#8217;allacciamento dei nuovi impianti. Anche la tecnologia ha fatto la sua parte: la presentazione telematica delle domande di convenzione col Gse, ad esempio, ha velocizzato di molto l&#8217;approvazione delle richieste per lo &#8220;Scambio sul Posto&#8221; che fino a ieri richiedevano parecchi mesi per essere accolte e verificate. Oggi un impianto fotovoltaico fino a 3 kw di potenza richiede veramente pochi e semplici step di [&#8230;]</p>
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		<title>Fotovoltaico: è legge il modello unico per i piccoli impianti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 06:55:38 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[decreto rinnovabili]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Da oggi installare il fotovoltaico domestico e piccolo aziendale, quello oggi maggiormente conveniente, è più semplice e rapido grazie allo snellimento della pratica autorizzativa. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 27 maggio il decreto che sancisce definitivamente i contenuti del modello unico &#8220;per la realizzazione, la connessione e l&#8217;esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”. &#160; Per quali impianti è valido? Il modello unico potrà essere utilizzato a partire da 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta per gli impianti che rispettano tutte le caratteristiche seguenti: collocazione sui tetti degli edifici potenza nominale inferiore ai 20 kW il punto di prelievo non deve essere utilizzato da altri impianti obbligo di richiesta dello scambio sul posto presenza di punti di prelievo già attivi in bassa tensione con una potenza inferiore o pari a quella già disponibile per il prelievo &#160; Cosa cambia rispetto alle norme precedenti Rispetto a quanto in vigore in precedenza, il modello unico ha l&#8217;obiettivo di semplificare l&#8217;iter procedurale per l&#8217;ottenimento dei permessi con una riduzione dei dati da inviare ai diversi enti coinvolti (comuni, GSE e gestore della rete) e tramite una maggiore razionalizzazione del procedimento che verrà gestito tramite il sito [&#8230;]</p>
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		<title>Al via il modello unico per i nuovi impianti fotovoltaici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 06:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
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		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È stata approvata in via definitiva la semplificazione per le procedure relative all&#8217;installazione dei nuovi impianti fotovoltaici. Vediamo cosa contiene il nuovo modello unico e per quale tipologia di impianti è disponibile questa semplificazione. Dallo scorso primo di ottobre è entrata in vigore la norma che prevede la semplificazione delle comunicazioni relative all&#8217;installazione di nuovi impianti fotovoltaici. Tuttavia, questo nuovo procedimento era rimasto inapplicato per la mancanza del modello necessario per gli adempimenti. Con il parere n° 172/2015 l&#8217;Autorità per l&#8217;Energia Elettrica ed il Gas ha approvato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che contiene il modello unico relativo ai nuovi impianti fotovoltaici installati sui tetti degli edifici. Il modello unico può essere utilizzato solo in presenza di alcuni requisiti, in assenza dei quali si devono seguire le procedure già in vigore. Ulteriori semplificazioni saranno effettuate in seguito con decreti appositi emessi dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Il nuovo modello può essere utilizzato nel caso in cui gli impianti soddisfino i requisiti seguenti: impianti con potenza nominale inferiore o uguale ai 20 kW o comunque non superiore a quella disponibile per il prelievo impianti costruiti sugli immobili in uso a clienti dotati di punti di prelievo in bassa [&#8230;]</p>
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		<title>Impianto fotovoltaico: progetto, connessione enel e richiesta gse</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 08:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idee]]></category>
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		<category><![CDATA[connessione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;impianto fotovoltaico: dal progetto al collaudo finale. Ecco una breve guida per scoprire cosa c&#8217;è dietro alla realizzazione di un investimento fotovoltaico. Avere le idee chiare sul &#8220;cosa bisogna fare per&#8230;   ..in Italia&#8221; aiuta le persone a muoversi meglio in un contesto che è in costante cambiamento:  normative sugli allacciamenti, sull&#8217;accumulo, sullo scambio sul posto, sulle detrazioni fiscali, ecc&#8230; &#160; Quali sono le fasi e gli adempimenti fondamentali per realizzare un progetto fotovoltaico? La procedura di realizzazione di un piccolo impianto fotovoltaico, per esempio di un impianto sul tetto di casa inferiore ai 20 Kw di potenza, comprende alcune fasi più o meno standardizzate, più o meno simili in tutte le casistiche di piccoli impianti domestici o aziendali. I lavori per la realizzazione effettiva dell’impianto fotovoltaico, il “cantiere”, non comportano moltissime ore di lavoro: si tratta infatti dell&#8217;applicazione dei pannelli solari sul tetto, dell&#8217;installazione di un inverter e di un contatore in un locale chiuso e della realizzazione di tutti i collegamenti necessari. Ciò che richiede tempo, spesso, sono le procedure amministrative per la connessione dell&#8217;impianto alla rete elettrica di Enel distribuzione, per il collaudo e per la richiesta di registrazione al Gse (il Gestore dei Servizi Energetici), che si occuperà di ritirare l&#8217;energia [&#8230;]</p>
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		<title>Auto elettriche e fotovoltaico a braccetto per l&#8217;energia pulita</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 05:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Auto elettriche e fotovoltaico, fonti rinnovabili e mobilità elettrica sostenibile. Quali rapporti intercorrono tra queste tecnologie? E&#8217; possibile metterle &#8220;in simbiosi&#8221; per ridurre le emissioni inquinanti senza rinunciare alle comodità delle moderne tecnologie? Quale relazione ci può essere tra energia pulita, auto elettriche e fotovoltaico? La risposta è facilmente intuibile: la mobilità elettrica favorisce la riduzione delle emissioni. Ma ad una condizione: alla condizione di produrre l&#8217;elettricità necessaria in maniera pulita e senza emissioni, in questo le fonti rinnovabili, fotovoltaico, dunque, ma non solo, possono avere sicuramente una grossa responsabilità. Auto elettriche e fotovoltaico possono andare &#8220;a braccetto&#8221; per l&#8217;energia pulita. Il Decreto Crescita in Italia ha approvato, tra le numerose norme, quella che  riguarda lo sviluppo della mobilità sostenibile. A partire dal 2014 il rilascio del permesso di costruire di alcuni tipi di edifici è vincolato alla predisposizione di colonnine di ricarica per le auto elettriche. Nello specifico si tratta della norma contenuta nell&#8217;articolo 17 bis del decreto che prevede, per il rilascio delle autorizzazioni comunali per la costruzione, l&#8217;obbligo di installare colonnine di ricarica per auto elettriche. Una per ogni posto auto previsto. La norma non verrà applicata a tutti gli edifici, ma solo per gli edifici privati [&#8230;]</p>
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		<title>L&#8217;impianto fotovoltaico è un bene mobile o immobile?</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/impianto-fotovoltaico-bene-mobile-o-immobile</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 13:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idee]]></category>
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		<category><![CDATA[regime fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una questione che è stata particolarmente controversa fin dalle origini è relativa alla classificazione degli impianti fotovoltaici al catasto. Gli impianti fotovoltaici sono considerati beni mobili o beni immobili? Gli impianti fotovoltaici sono soggetti all&#8217;obbligo di un autonomo accatastamento? Come vengono considerati ai fini delle imposte e della rendita catastale? Tutto dipende, non dall&#8217;amovibilità o meno dell&#8217;impianto, come si sarebbe portati a pensare. Tutto dipende dall&#8217;entità dell&#8217;impianto in termini di dimensioni occupate e di potenza erogata. Nello specifico, inoltre, l&#8217;agenzia ha ritenuto opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale. L&#8217;agenzia delle entrate ha chiarito questi ed altri aspetti con una circolare, la 36/E del 19-12-13, relativa ai profili catastali ed agli aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici. Ecco quando un impianto fotovoltaico è considerato un bene mobile che influisce sulla rendita catastale dell&#8217;edificio, quando è considerato un bene mobile che non cambia la rendita catastale e quando è invece considerato un bene soggetto ad accatastamento autonomo, come bene immobile. &#160; Casi in cui l&#8217;impianto fotovoltaico è un bene mobile che non cambia la rendita catastale dell&#8217;edificio dove è installato Si tratta per lo più dei piccoli impianti fotovoltaici domestici singoli, condominiali e di altri piccoli impianti installati [&#8230;]</p>
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		<title>L&#8217;autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 05:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Installare un impianto fotovoltaico richiede sempre delle autorizzazioni presso gli enti istituzionali preposti. Il tipo e l&#8217;onerosità dell&#8217;autorizzazione dipende ovviamente dall&#8217;entità dell&#8217;impianto fotovoltaico, dall&#8217;area in cui viene installato, ma soprattutto dalla Regione di competenza. Ogni Regione ha infatti una propria normativa fondata su alcune linee guida nazionali. Vige oggi il massimo decentramento regionale (all&#8217;interno di &#8220;linee guida&#8221; nazionali). Per i piccoli impianti fotovoltaici installati sui tetti delle abitazioni è in genere sufficiente la semplice &#8220;Comunicazione preventiva al Comune&#8221;, a meno che le abitazioni non si trovino in aree tutelate dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Si compila un modulo presso l&#8217;ufficio tecnico comunale e si procede ad avviare i lavori di realizzazione dell&#8217;impianto. Leggi qui cosa è l&#8217;Autorizzazione Preventiva al Comune. Questa è la procedura più semplice ed immediata per i piccoli impianti fotovoltaici. Un successivo &#8220;gradino autorizzativo&#8221; è la P.A.S.: la procedura abilitativa semplificata. Si tratta di un&#8217;altro tipo di autorizzazione per la quale ogni Regione può ampliare il campo di applicazione. Si usa la PAS (Procedura abilitativa semplificata) in genere quando l&#8217;impianto fotovoltaico modifica la sagoma dell&#8217;edificio, fuoriesce dal tetto, cambia la destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile, ecc.. Leggi qui altri dettagli sulla PAS, &#8211; Procedura Abilitativa Semplificata. [&#8230;]</p>
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		<title>Investire nel fotovoltaico, ecco il mercato online</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni/Redazionali]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
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		<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Investire nel fotovoltaico può rappresentare oggi un&#8217;interessante opportunità di guadagno. Investire nel solare non significa solo realizzare l&#8217;installazione di un impianto fotovoltaico &#8220;ex novo&#8221;, ma può voler dire subentrare nella gestione o nella proprietà di un impianto già esistente o già autorizzato (l&#8217;autorizzazione per grandi impianti è spesso tra i passaggi più ostici). Il trading del mercato fotovoltaico si sviluppa come qualsiasi altro business puramente commerciale e, visti i rendimenti potenziali degli impianti già in funzione, può trasformarsi un in interessante business senza la necessità di avere spazi a disposizione o particolari infrastrutture. E&#8217; così che nasce il mercato online del fotovoltaico: una piazza di incontro di domanda e offerta tra investitori, proprietari e gestori di piccoli, medi e grandi impianti fotovoltaici. Investire nel fotovoltaico attraverso un mercato online richiede però un&#8217;adeguata infrastruttura tecnologica che sia in grado di gestire efficacemente l&#8217;incontro tra domanda ed offerta: è così che nasce Milk The Sun, la piattaforma web per il mercato online del fotovoltaico. L&#8217;azienda tedesca che offre il servizio si occupa di gestire due specifici mercati: quello primario per il commercio di progetti fotovoltaici e quello secondario per la compravendita di impianti già installati. La piattaforma online è un interessante canale di [&#8230;]</p>
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		<title>L&#8217; autorizzazione per il fotovoltaico: cosa è la P.A.S.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 08:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[ambiti di installazione]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[fasi di realizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;installazione di un impianto fotovoltaico richiede sempre una autorizzazione da parte della pubblica amministrazione. Questa autorizzazione può essere una semplice comunicazione preventiva al Comune, nei casi più semplici, o può essere la cosiddetta &#8220;AU &#8211; Autorizzazione Unica&#8221; nei casi più complessi. Tra i due estremi esiste un&#8217;altra procedura autorizzativa: si chiama PAS ed è uno strumento autorizzativo semplificato per il quale le singole Regioni possono ampliare il campo di applicazione. Letteralmente la PAS è la &#8220;Procedura Abilitativa Semplificata&#8221; ed è uno degli iter per l&#8217; autorizzazione per l&#8217;installazione di un impianto fotovoltaico. Si tratta della procedura precedentemente definita come &#8220;DIA&#8221;, Dichiarazione di Inizio Attività, che dal 2011 ha cambiato denominazione. Generalmente per i piccoli impianti di immediata realizzazione sui tetti degli edifici, in genere quelli complanari alla falda del tetto e che non ne modifichino la sagoma, basta la semplice comunicazione preventiva dei lavori all&#8217;ufficio tecnico comunale. Dove questa non fosse applicabile, l&#8217;autorizzazione necessita della &#8220;PAS&#8221;, una procedura abilitativa &#8220;semplice&#8221;. In genere la Comunicazione al Comune è sufficiente per tutti gli impianti compatibili con lo scambio sul posto che non: alterino i volumi dell&#8217;edificio (leggi qui cosa si intende esattamente per &#8220;edificio&#8221;) alterino le superfici dell&#8217;immobile alterino la destinazione d&#8217;uso dell&#8217;edificio [&#8230;]</p>
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		<title>Trading fotovoltaico: ecco la piattaforma solar dealing</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 07:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni/Redazionali]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazioni]]></category>
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		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[potenziale fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il trading fotovoltaico può essere un&#8217;opportunità di investimento alternativa alla realizzazione di progetti fotovoltaici &#8220;ex-novo&#8221;. Cosa è il trading fotovoltaico? Il trading è tradizionalmente la compravendita di prodotti finanziari: acquistare a basso costo per rivendere ad un prezzo più alto. Questo il meccanismo che può garantire, se applicato su ampia scala, una buona remunerazione. Si possono ottenere lauti guadagni, ma non senza elevati livelli di rischio. Si parla di trading in genere relativamente a prodotti finanziari, o alla compravendita di azioni, però il meccanismo lo si può applicare per qualsiasi altro prodotto fisico, materiale, che può essere commercializzato sulla piazza di un mercato virtuale. In genere il trading avviene, infatti, per mezzo di piattaforme on line in grado di rendere disponibili in tempo reale statistiche, andamenti e quotazioni dei prodotti commercializzati. Il trading fotovoltaico è l&#8217;attività di trading riferita a progetti per impianti fotovoltaici o ad installazioni già in funzione. L&#8217;oggetto del trading può andare, in questo caso, dalla compravendita delle autorizzazioni per i grandi impianti, fino alle centrali già operanti e può essere anche riferito a singole quote di possesso, esattamente come è per le azioni quotate in borsa. Investire nel fotovoltaico oggi può avvenire, dunque, non solo attraverso [&#8230;]</p>
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		<title>Fotovoltaico su terreno agricolo: sì dal consiglio di Stato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 08:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[centrale fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Installare un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo è stato interdetto da molte delibere regionali e da molti Piani Regolatori Comunali (PGT &#8211; Piani di Governo del Territorio). Questo spesso a salvaguardia dei territori agricoli che, con gli incentivi al fotovoltaico, sarebbero stati invasi da installazioni fotovoltaiche sottraendo molto terreno alle attività agricole per far posto a grandi impianti. Nel periodo d&#8217;oro degli incentivi, infatti, realizzare centrali fotovoltaiche a terra era molto più redditizio che coltivare e vendere i prodotti della terra. Soprattutto nel sud Italia, dove i terreni incolti (perchè non redditizi) abbondano. La diatriba tra divieti e permessi per la realizzazione di grandi progetti fotovoltaici in aree agricole è una questione ancora oggi abbastanza controversa e non sufficientemente, nè &#8220;coerentemente&#8221;, regolata. In epoca di incentivi il Governo stesso aveva provveduto ad abolire gli incentivi per gli impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole. Oggi, anche se gli incentivi sono finiti, la questione rimane aperta e controversa. Il &#8220;conflitto normativo&#8221; è spesso tra i piani regolatori comunali, scritti per salvaguardare i territori, le leggi regionali, ed i decreti legge nazionali, che sottostanno, a loro volta, a specifiche direttive europee in materia ambientale ed energetica. &#160; Riportiamo un esempio in cui [&#8230;]</p>
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		<title>Fotovoltaico: costo in detrazione 50% se l&#8217; impianto è al servizio di casa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 23:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[ambiti di installazione]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[regime fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge di stabilità 2014 avrebbe confermato che, fino al 31 dicembre 2014 un impianto fotovoltaico installato al servizio di casa è un costo detraibile al 50%. Oltre il 31 dicembre 2014 la detrazione tornerà ad essere prima del 40% per poi scendere gradualmente al 36% (come era in origine la detrazione per tutte le ristrutturazioni). Il fotovoltaico si paga quindi la metà attraverso le detrazione fiscale irpef equivalente al 50% delle spese totali. La spesa detraibile viene suddivisa in 10 quote annuali; questo vuol dire che in 10 anni il fisco ti restituisce, sotto forma di detrazioni Irpef, la metà del costo sostenuto per la realizzazione dell&#8217;impianto fotovoltaico. Se pago un impianto 8.000 euro, mi vengono restituiti 4.000 euro in 10 anni, cioè: 400 euro l&#8217;anno, sotto forma di detrazione fiscale Irpef. A differenza della detrazione del 65% per il risparmio energetico, applicabile per esempio per i pannelli solari termici, per l&#8217;isolamento a cappotto della casa, per rifare i serramenti o per mettere una caldaia a condensazione,  la detrazione del 50% non deve essere accompagnata da alcuna certificazione energetica che attesti il risparmio energetico conseguito. Vediamo nel dettaglio. Il costo di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico è [&#8230;]</p>
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