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Casa nuova e fonti rinnovabili: ecco le soglie minime di legge

Ultimo aggiornamento: 04-01-2017

Casa nuova e fonti rinnovabili da qualche anno sono due termini che viaggiano in parallelo: la casa nuova, per legge, deve produrre con le fonti rinnovabili una certa quota di energia necessaria al proprio sostentamento: sia che si tratti di energia termica (riscaldamento), sia che si tratti di energia elettrica, sia che si tratti di entrambe. Questo è il principio decretato dal 2011, attraverso il D.Lgs. 28/2011, e che dal 2014 viene aggiornato con alcuni parametri.

Ridurre l’utilizzo delle fonti non rinnovabili per tagliare le emissioni inquinanti è un obiettivo che l’Unione Europea si è posta da tempo attraverso i famigerati “obiettivi 20 20 20”. Anche il nostro paese è soggetto alle direttive europee sul clima e per questo motivo nel 2011 è stato emesso un decreto legge che prevede, attraverso scaglioni annuali e progressivi, nuove norme sul taglio delle emissioni. Si tratta del D.Lgs. 28/2011 che regola, tra le altre, le prassi edilizie in materia di approvvigionamento energetico per le nuove costruzioni.

Casa nuova e fonti rinnovabili, dunque, secondo il decreto, devono andare di pari passo: deve essere garantita obbligatoriamente una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, che si tratti di pannelli solari termici, fotovoltaici o altro.

Il decreto, meglio conosciuto come “decreto rinnovabili” ogni anno prevede un aggiornamento progressivo da qui al 2020. Vediamo quali sono i punti principali del decreto e cosa comporta dal 2014 sulla realizzazione di case nuove o ristrutturazioni rilevanti.

Innanzitutto la norma si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione, intendendo con ciò gli edifici la cui richiesta di inizio lavori sia stata presentata dopo l’emissione del decreto, cioè dopo il 29/03/2011. Sono soggetti al decreto anche gli edifici già esistenti ma per cui si attua una ristrutturazione importante, che riguarda almeno mille metri quadri di superficie.

casa nuova e fonti rinnovabili

Il decreto stabilisce che, per tutte le case costruite o ristrutturate dal 1 gennaio 2014, la produzione di acqua calda sanitaria debba essere prodotta al 50% da fonti rinnovabili.

Le percentuali previste, invece, per coprire il fabbisogno di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria devono essere di minimo il 35% dei consumi termici totali. Nello specifico:

  • 35% per le case private
  • 38,5% per gli edifici pubblici
  • circa 17 e 19% per le costruzioni situate nei centri storici (per via dei vincoli architettonici)

 

L’impresa edile, dunque, deve occuparsi contemporaneamente di casa nuova e fonti rinnovabili.

Produrre con le fonti rinnovabili, in un contesto edilizio, vuol dire principalmente due cose: l’utilizzo di pannelli solari termici e l’utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione, rispettivamente, di energia termica ed energia elettrica. I pannelli solari dovranno essere per lo più situati e, ove possibile, integrati nei tetti (o almeno aderenti), in modo da ridurre il loro impatto visivo e ambientale. Anche la tutela paesaggistica e delle “belle arti” è garantita: sono esclusi dall’applicazione letterale del decreto, infatti, tutti gli edifici identificati dai beni culturali e del paesaggio.

 

Casa nuova e fonti rinnovabili: quanto fotovoltaico deve avere?

Dal 2017 c’è un nuovo parametro. Il fotovoltaico minimo che deve essere installato è dato dal risultato di una semplice formula:

P = S / K  (S diviso K)

  • P è la potenza elettrica minima che deve essere installata col fotovoltaico.
  • S è la superficie in pianta dell’edificio.
  • K è una costante che cambia di anno in anno. Dal 1 gennaio 2017 questo valore è 50.

Ecco qualche esempio.

Una casa nuova che occupa una superficie in pianta di 100 metri quadrati dovrà avere un impianto fotovoltaico di minimo 2 Kwp.
Una casa nuova che occupa una superficie di circa 50 metri quadrati dovrà avere un impianto di minimo 1 Kwp di potenza.

 

In ogni caso il decreto legge definisce un nuovo rapporto tra casa nuova e fonti rinnovabili. Il decreto è vincolante, per le imprese, e qualora non fosse rispettato il Comune ha facoltà di porre il veto al rilascio dei titoli edilizi.

Il provvedimento è sicuramente un grande passo avanti per l’utilizzo dell’energia rinnovabile anche nel nostro paese: ci auguriamo che le leggi di costruzione vengano rispettate e che lo Stato, dal canto suo, faccia il possibile per mettere i cittadini nella possibilità di attuare queste norme.

“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

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38 Commenti

  1. Antonio, il 24 Marzo 2016 ore 18:08

    Buonasera.
    Io mi trovo a dover compilare una Relazione tecnica per un vecchio casolare di campagna, oggetto di ristrutturazione e ampliamento con installazione di nuova caldaia e impianto di riscaldamento a radiatori. Sto facendo i calcoli col software Edilclima e vorrei sapere, perché ancora non mi è chiaro, se devo rispettare le verifiche di legge del D. lgs. 28/11, All. 3 in fatto di installazione di fonti rinnovabili e potenza elettrica installata e quali verifiche del Decreto 26/6/2015 devo soddisfare.
    Grazie

    • Antonio, il 24 Marzo 2016 ore 18:14

      PS: dimensioni abitazione, circa 123 mq di SUL, di cui di ampliamento circa 35. Locali non climatizzati di servizio, compresi nell’edificio: 31,40 mq di SUL.

    • Antonio, il 31 Marzo 2016 ore 11:17

      Buongiorno.
      Nel Decreto 26-06-2015 ho trovato la tabella 4 dell’Allegato 1, “CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI”, che dovrebbe spiegare un po’ come stanno le cose. Io ricadrei nella tipologia “Ampliamenti di edifici esistenti”, descrizione “Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se dotati di nuovi impianti tecnici”. Però, al contempo, io recupero anche il volume esistente, visto che la copertura nuova sarà fatta sull’intero edificio, vecchio e nuovo, il solaio intermedio verrà recuperato nel vecchio e fatto uguale nel nuovo e gli impianti di riscaldamento e acs devono essere fatti ex novo.
      Io sarei orientato a fare la Relazione solo per la parte nuova e festa finita, perché la parte sostanziale del vecchio, cioè le pareti esterne, non subiranno grandi modifiche e gli altri interventi non migliorano sostanzialmente la parte energetica.
      Resto in attesa di delucidazioni da parte di qualcuno che ne sappia più di me.
      Grazie.

  2. Giordano Rinaldi, il 28 Marzo 2016 ore 09:14

    Ciao Alessandro,

    una semplice domanda. Ho acquistato una appartamento in una palazzina in costruzione. Il Capitolato descrive “Costruzione in classe A”Per Legge è obbligatorio l’installazione di pannelli solari per ogni singolo appartamento?
    Grazie

    • Alessandro F., il 29 Marzo 2016 ore 14:19

      Non sono più aggiornato sulle ultime normative, però ciò che la normativa prevedeva era una quota minima di fonti rinnovabili (tra cui, a scelta, il fotovoltaico) per il fabbisogno energetico del condominio (non per ogni singolo appartamento). Però rigiro la richiesta a chi più aggiornato..

  3. Rolando, il 8 Aprile 2016 ore 20:45

    L’ obbligo di fonti rinnovabili come il FV è in base all’impronta della casa sul terreno, ma il garage e locale tecnico non riscaldati vanno conteggiati nella superficie da prendere in considerazione?

  4. Daniele, il 17 Aprile 2016 ore 08:06

    Buongiorno,

    nel progetto di ristrutturazione dell ns casa abbiamo previsto un impianto a Pompa di Calore (ancora in dubbio la tipologia se aria, acqua, terra; 3 preventivi, 3 solusioni diverse…) e Fotovoltaico.

    Con la normativa in vigore è obbligatorio ANCHE il solare termico oppure con PDC + FV non siamo obbligati a sostenere anche quella spesa ?
    Grazie

  5. Bruno C., il 4 Maggio 2016 ore 15:18

    Buongiorno, ho una domanda sul fotovoltaico minimo che deve essere installato. Nell’articolo è citato un esempio di una casa con “superficie in pianta di 100 mq”. Come è da intendersi? Se la mia nuova casa ha una superficie in pianta di 65 mq ma è su tre livelli (per un totale quindi di 195 mq) secondo la formula il costruttore mi deve installare un impianto fotovoltaico da 1 kW (65mq/65) oppure 3 kW (195mq/65)?
    Grazie per la risposta

    • Alessandro F., il 5 Maggio 2016 ore 09:35

      ai fini del calcolo valgono, secondo questa formula, i 65 mq

      • Bruno C., il 5 Maggio 2016 ore 13:51

        Non mi sembra molto corretto. Se la casa è su un solo piano, a parità di metri quadrati, ha diritto a 3 kW, su tre piani ad un solo kW. Ma la superficie è uguale ed i consumi pure. Mi sembra un controsenso

  6. Davide F., il 17 Maggio 2016 ore 22:08

    Buonasera, casa di nuov cosruzione zona E. Ho installato solare termico (6m2) con inclinazione per sole invernale (ca 55°) e orientamento sud + accumulo da 500l, fotovoltaico (3kW), caldaia a condensazione (14.5kW). Adesso da progetto del termotecnico dovrei mettere la pdc (proposta una da 8kW). Ne farei a meno per 2 motivi: uno é il costo di installazione; l’altro il fatto che la pdc proposta è una monoblocco e il termotecnico vorrebbe mettere l’antigelo in tutto l’impianto (accumulo + pavimento (ca700l*30%…)) mentre ne io ne l’idraulico che mi ha fatto l’impianto siamo d’accordo.(e purtroppo non me ne sono reso conto prima). Nell’appartamento (ca 110mq classe B da relazione tecnica l10 ma poi migliorati vari aspetti di coibentazione) ho installato anche un camino ventilato con potenza di 14.5 kW e rendimento del 84.5%. La domanda é: il camino rientra come fonte termica rinnovabile? posso fare a meno della pdc da 8kW con il camino da 14.5kW?
    Grazie, Saluti Davide

  7. PinoV, il 1 Dicembre 2017 ore 12:32

    Se un fabbricato ha una superficie in pianta di 100 mq , realizzato dopo il 1/1/2017 , ha l’obbligo di montare 2 Kw di fotovoltaico.
    Se è composto da n° 3 elevazioni con tre unità abitative, ogni unità ha l’obbligo di montare 1/3 di 2KW . Ho capito bene?

    • rosalba, il 13 Giugno 2018 ore 20:25

      buongiorno,
      sono interessata a sapere anche io la risposta. io ho una casa su due livelli di circa 180 mq suddivisi in circa 78 mq a piano terra e 86 al primo piano. A quanti kw ho diritto?

  8. gipi, il 15 Giugno 2018 ore 12:34

    Ciao Rosalba

    Leggi bene l’articolo di testa.

    L’ articolo riporta IL DOVERE MINIMO DI INSTALLAZIONE non il DIRITTO.
    Il tutto in caso di Nuove Costruzioni o di Importanti Ristrutturazioni ( e non saprei dire da dove inizia ad essere “importante” una ristrutturazione).

    Comunque il Fotovoltaico in quanto DOVERE PER LE NUOVE COSTRUZIONI non è tassativo ma solo alternativo ad altre forme possibili tese al risparmio energetico e all’uso di Fonti Energetiche rinnovabili o perenni previste quali caldaie a pellet, pompe di calore, generatori elettrici eolici.

    Nel caso delle Villette a Schiera, con Unità Abitative su due o tre piani, e con porzioni di tetto distinte per ogni Unità Abitativa, è abbastanza frequente che il Costruttore monti di sua iniziativa un FV per ogni Unità Abitativa.
    Questo perché, non sapendo a priori a chi sarà venduta la singola Unità Abitativa e i gusti del futuro acquirente, risulta più pratico montare un bel FV che contempera le imposizioni di Legge e, più o meno, può andare bene a tutti.

    Tu,con la casa che hai e che si suppone “vecchia” ante Norme, non hai nessun OBBLIGO.

    Hai comunque la FACOLTA’ di installarti un Impianto FV della grandezza che vuo,i in funzione solo della disponibilità di tetto di tua proprietà che ti ritrovi, e con il rispetto di eventuali norme che il tuo Comune potrebbe aver stabilite (informati presso il Comune).

  9. anna Tancredi, il 19 Settembre 2018 ore 22:29

    Abito in una casetta, che fa parte di un “villaggetto” costituito da altre unità abitative, tutte indipendenti. Ciascuno ha un piccolo pannello solare per la produzione di acqua calda. Riscaldamento e refrigerazione sono garantiti da pompe di calore che funzionano con l’energia elettrica. Il costruttore sta montando a terra, in un’area del complesso, pannelli fotovoltaici per le necessità del condominio (luci dei vialetti, pompa del pozzo per l’irrigazione, ecc.). Noi pensiamo che debba garantirci anche un Kw circa di potenza pro capite (in funzione della superficie dell’unità abitativa). Chi ha ragione?
    Grazie

    • gipi, il 21 Settembre 2018 ore 17:36

      Ciao Anna Tancredi

      Da quale ragionamento è sorretto il vostro convincimento di avere il diritto al vostro 1 kW di potenza FV pro capite ?.
      Gratis oppure a pagamento supplementare?

      Nemmeno Re Salomone potrebbe trattare un qualsiasi argomento senza conoscere le motivazioni delle parti in Causa.

      • anna tancredi, il 23 Settembre 2018 ore 21:24

        Ciao,
        io ritenevo fosse un obbligo di legge (d.l. 28/2011 legge all. 3): per le nuove costruzioni non dovrebbe essere garantito ad ogni abitazione, da parte dell’impresa costruttrice, il 35% dei consumi termici proveniente da fonti rinnovabili per le necessità di riscaldamento e refrigerazione? Il kw l’ho dedotto dal calcolo P0S/K riportato sopra. Ho capito male?
        Grazie per l’aiuto.

        • gipi, il 24 Settembre 2018 ore 12:17

          Ciao Anna Tancredi

          In linea di principio non è che tu abbia capito male.

          Però l’obbligatorietà del Fotovoltaico può dipendere da un insieme di altri fattori (anche dalla data di presentazione ed approvazione dei Progetti). Molto spesso gli Impresari che costruiscono per rivendere hanno tempi di realizzazione molto lunghi data la attuale fase di stagnazione del “mercato”.

          Tieni comunque presente una cosa che è sicura : Se tu ritieni di tua utilità impiantare un tuo FV e se la situazione del tuo tetto lo consente potrai sempre farlo avendo anche la soddisfazione di risparmiare parecchi soldi potendo contare sugli attuali sgravi fiscali (- 50 detraibili Irpef in 10 anni).

          Quando il FV (come ora avviene) deve essere installato contestualmente alla costruzione della casa (previsto obbligatoriamente nel Progetto approvato) non hai diritto a nessuno sgravio sui costi sostenuti.

          In pratica il costo del Fv installato viene sostenuto per intero (come quello dei muri, pavimenti, finestre,….) da chi costruisce la casa e la storia finisce li.

          Se la casa viene costruita da un Imprenditore, che poi la vende ad un Privato, la situazione peggiora in quanto il Costruttore vorrà sicuramente rientrare dalle spese sostenute, con l’aggiunta del suo guadagno.
          Nel migliore dei casi ricaricherà quantomeno il costo della sua Esposizione Bancaria.

  10. anna tancredi, il 24 Settembre 2018 ore 22:03

    Grazie.

  11. pier, il 31 Ottobre 2018 ore 03:29

    Buonasera, ho un dubbio sul parametro S per il conteggio del fabbisogno di FV.
    IO ho comprato da poco la casa dove vivo e la certificazione energetica è A4 ma dopo poco mi sono accorto che la certificazione richiedeva un fotovoltaico che non è esistente.
    dopo aver sollevato il problema il costruttore che non ha chiuso in cantiere e le agibilità sono parziali, si sta muovendo per installare un FV di 7 Kw sui box perchè il comune lo obbliga, e intende collegarlo alle poche luci del cortile interno e il resto in rete.
    La variabile S è di 506 metriq che comprende tutto il corpo fabbrica, ma la mia unità è di soli 100mq.
    la mia perplessità è:deve considerare il totale edificio e dare un FV in rete o prendere come S la superficie della singola unità, che ha 2 muri in comune con gli altri condomini, ma dare esclusivamente ad essa l’impianto dimensionato in base al risultato? e per ovvietà a tutti gli altri con lo stesso calcolo?
    Spero di essere stato chiaro e vi ringrazio

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