Quando si installa un impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto si possono avere almeno due tipi di vantaggi: quello derivante dal riconoscimento delle tariffe incentivanti e un contributo (definito “contributo in conto scambio”) a titolo di rimborso dell’energia prelevata dalla rete (per esempio di notte) e pagata in bolletta. Se invece si opta per il ritiro dedicato o per la vendita diretta al mercato elettrico si avranno i proventi derivanti dalla vendita di energia alla rete elettrica.
Ogni tipo di guadagno è soggetto ad un regime fiscale in quanto produttore di reddito.
Per l’incentivo, da considerarsi un contributo a fondo perduto da parte del Gse al soggetto responsabile dell’impianto, non è mai riconosciuta l’iva e in questo post abbiamo visto il regime di tassazione associato a questa parte dei guadagni: quella derivante dalle tariffe incentivanti.
In questo articolo vediamo invece il regime fiscale associato al contributo in conto scambio dello scambio sul posto ed alla vendita dell’energia prodotta in più e ceduta alla rete elettrica nazionale.
Lo scambio sul posto si configura come un contratto di compravendita di energia in cui il contributo in conto scambio erogato dal Gse rappresenta il corrispettivo della vendita di energia alla rete.
Per i soggetti titolari di attività commerciali o lavoratori autonomi (compresi gli imprenditori agricoli), soggetti quindi dotati di partita iva, il corrispettivo della cessione in rete dell’energia non auto-consumata rappresenta sempre un componente positivo di reddito d’impresa ed è quindi sempre soggetto all’emissione di fattura e pagamento dell’ IVA.
Nel caso in cui la cessione avviene nei confronti del gse (nei casi quindi di ritiro dedicato o scambio sul posto) l’aliquota Iva è del 10%.
Un caso diverso riguarda invece le persone fisiche e gli enti non commerciali, non dotati quindi di partita IVA, che:
- hanno un impianto fino ai 20 Kw di potenza
- hanno un impianto posto al servizio dell’abitazione o dell’ente Non commerciale e utilizzato per il “fabbisogno domestico”
- hanno aderito al regime di scambio sul posto
- NON utilizzano l’impianto per l’esercizio di un’attività commerciale o d’impresa
In questo caso il contributo in conto scambio riconosciuto per l’energia prelevata dalla rete (o immessa in rete) non è rilevante ai fini fiscali, non è quindi soggetto a tassazione diretta (Irpef, Ires, Irap) né a tassazione indiretta (IVA). Non deve quindi essere emessa fattura.
Nei casi di ritiro dedicato (vendita indiretta) e, a maggior ragione, di vendita diretta di energia al mercato elettrico il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico sarà sempre sottoposto a tassazione completa sul reddito conseguito a seguito della vendita dell’ energia.
Nei casi in cui, però, il soggetto respondabile è una persona fisica o ente non commerciale con un impianto inferiore ai 20 Kw e sottoposto al servizio dell’abitazione (o dell’ente non commerciale) il reddito sarà considerato come “reddito occasionale”, ovvero “reddito diverso“, non sottoposto quindi a fatturazione con partita iva (cfr art. 67, com. 1, lett. i del TUIR).
[MESSAGGIO SPOSTATO DA QUI ]
Salve Alessandro, grazie per la celere risposta, ma c’è una cosa che non mi torna!
Mi ha detto che con il ritiro dedicato dovrei pagare l’IVA, ma ne è proprio sicuro? Essendo una persona fisica e avendo oltretutto un piccolo impianto a me sembra di ricordare che l’IVA non vada versata! Oltretutto come farei a versarla non essendo in possesso di P. IVA? Mi sembra di ricordare che l’energia (come d’altra parte quella che ci si può far liquidare una volta all’anno se si opta per lo scambio sul posto) sia soggetta, essendo un reddito, a tassazione e quindi andrebbe semplicemente aggiunta nella voce “altri redditi” sul 730/740!
Per quel che riguarda i costi fissi poi per lo scambio sul posto dovrei pagare 30 euro + IVA quindi 36 euro all’anno; con il ritiro dedicato dovrei pagare invece l’energia immessa (6300-1750)*0,1034*0,5%= 2,35 euro!
Dov’è che sbaglio??
Si per gli impianti sotto i 20 Kw e asserviti all’abitazione, anche se si vende energia, i soggetti responsabili non dotati di partita iva inseriranno il reddito come “altri redditi” (nella dichiarazione dei redditi), per intenderci si tratta di un reddito occasionale, per questo non sottoposto ad iva.
Per i costi fissi, il tuo ragionamento è giusto, ma bisogna tenere in considerazione che con lo ssp ciò che prelevi ti viene in qualche modo rimborsato (in relazione alla quantità di energia scambiata) con ristoro anche di parte della “quota servizi”, mentre invece con la vendita, ciò che prelevi lo paghi per intero (quota “energia”+”quota servizi”) e ciò che vendi è la sola “quota energia”.
Più che i costi fissi penso sia questa la differenza fondamentale tra scambio sul posto e ritiro dedicato
Grazie per la precisazione, ho integrato nell’articolo sopra.
Salve , non ho capito una cosa , io ho un impianto da 3kwp su abitazione uso domestico dell’energia , ho attivato lo scambio sul posto e ho visto che cè l’opzione liquidazioni eccedenze , non ho capito se mi conviene oppure no avere la liquidazione delle eccedenze.
se mi può dare qualche chiarimento , grazie.
Ciao Marco, la liquidazione delle eccedenze è alternativa all’accredito delle quote spettanti nell’anno successivo. Dipende dalla quantità di energia prodotta e dal tuo fabbisogno..
Se produci in eccesso prima o poi potrai farti liquidare le quote in eccesso, pagandoci le tasse come se fosse una vendita, ma senza l’obbligo di aprire partita iva (se considerabile come “reddito occasionale”) .. leggi i numerosi commenti a questo articolo: Fotovoltaico e nuovo scambio sul posto